Non è un titolo per costruire ma per usare: la segnalazione certificata di agibilità (art. 24 del D.P.R. 380/2001) attesta che l'edificio realizzato ha le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico per essere utilizzato. Dal 2016 è una segnalazione asseverata, con controllo successivo.
È richiesta per le nuove costruzioni e per gli interventi che incidono su sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico dell'edificio e degli impianti. Si presenta allo Sportello Unico con gli allegati di rito. La disciplina può essere integrata dalle leggi regionali.
L'agibilità chiude il cerchio. Tutti gli altri titoli (permesso, SCIA, CILA, edilizia libera) autorizzano a costruire; l'agibilità attesta che ciò che è stato costruito si può usare. È la soglia tra l'edificio realizzato e l'edificio abitabile o utilizzabile. È disciplinata dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001.
La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'edificio e degli impianti, valutate secondo la normativa vigente. Si accompagna alla documentazione di rito: collaudo statico, conformità degli impianti, attestato di prestazione energetica (APE) e accatastamento.
| Requisito | In sintesi |
|---|---|
| Sicurezza | strutture collaudate, impianti conformi |
| Igiene e salubrità | condizioni igienico-sanitarie degli ambienti |
| Risparmio energetico | prestazione dell'edificio e degli impianti (APE) |
| Coerenza catastale | aggiornamento e corrispondenza al catasto |
La segnalazione si presenta allo Sportello Unico, di norma entro quindici giorni dalla fine dei lavori, con l'asseverazione e gli allegati. Come per la SCIA, l'uso può iniziare e il controllo dell'amministrazione è successivo. La mancata presentazione è sanzionata.
Senza agibilità un edificio può essere finito ma non legittimamente utilizzabile, con effetti anche sulla commerciabilità e sui contratti. È il documento che trasforma un manufatto in uno spazio che si può abitare o in cui si può lavorare: l'atto che dà senso a tutti i titoli che l'hanno preceduto.
No: gli altri titoli autorizzano i lavori, l'agibilità attesta che il risultato si può usare. Chiude il ciclo.
Dal 2016 non è più un certificato del Comune: è una segnalazione certificata (SCA) asseverata da un tecnico e presentata dall'interessato, con controllo successivo.
Di norma entro quindici giorni dalla fine dei lavori, allo Sportello Unico, con gli allegati (collaudo, conformità impianti, APE, accatastamento).
Una sanzione e, soprattutto, l'impossibilità di utilizzare legittimamente l'immobile, con riflessi su vendite, locazioni e mutui.
È richiesta per le nuove costruzioni e per gli interventi che incidono su sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico; non per le opere che non toccano questi requisiti.