La sezione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro dedicata ai cantieri temporanei o mobili. Istituisce i coordinatori per la sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), i piani di sicurezza PSC e POS, il fascicolo dell'opera, la notifica preliminare e la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso: un sistema che fa del committente il garante della sicurezza dell'intero processo edilizio.
Il Titolo IV si applica ai cantieri temporanei o mobili: qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'allegato X — costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, scavi. Riguarda committenti pubblici e privati, responsabili dei lavori, progettisti e coordinatori CSP/CSE, direzione lavori, imprese affidatarie ed esecutrici e lavoratori autonomi, per opere di qualsiasi importo.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 123/2007 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — riunisce in un testo unico la disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, assorbendo tra gli altri il D.Lgs. 626/1994 e il D.Lgs. 494/1996, che attuava la "direttiva cantieri" 92/57/CEE. Il Titolo IV è il capitolo dedicato ai cantieri temporanei o mobili: il Capo I organizza il sistema di coordinamento — committente, coordinatori, piani di sicurezza, notifica preliminare — il Capo II raccoglie le norme di prevenzione per le costruzioni e i lavori in quota (scavi, ponteggi, demolizioni), il Capo III le sanzioni.
Per il progettista e la direzione lavori la parte operativa vive negli allegati: l'allegato X elenca i lavori edili o di ingegneria civile che fanno scattare il Titolo IV, l'XI i lavori con rischi particolari, il XII i contenuti della notifica preliminare, il XV i contenuti minimi dei piani di sicurezza, il XVI il fascicolo dell'opera, il XVII l'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi.
Il perno del sistema è il committente, il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata: può designare un responsabile dei lavori, che lo sostituisce nei limiti dell'incarico conferito (art. 93). Quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente designa il coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e il coordinatore per l'esecuzione (CSE) prima dell'affidamento dei lavori; l'obbligo scatta anche quando, dopo l'affidamento a un'unica impresa, l'esecuzione passa a più imprese (art. 90).
Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro la designazione del CSP non è obbligatoria: i suoi compiti sono svolti dal CSE (art. 90, comma 11). In ogni caso il committente — con o senza coordinatori — verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII, acquisisce il DURC e, dal 1° ottobre 2024, verifica il possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, oppure del documento equivalente o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, che ne esonera (art. 90, comma 9, lettera b-bis). Per i cantieri sotto i 200 uomini-giorno privi dei rischi particolari dell'allegato XI la verifica di idoneità è semplificata.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è redatto dal CSP durante la progettazione, con i contenuti minimi dell'allegato XV: relazione tecnica e prescrizioni sulle fasi critiche, tavole esplicative con la planimetria dell'organizzazione del cantiere, stima dei costi della sicurezza. È parte integrante del contratto di appalto (art. 100). Il piano operativo di sicurezza (POS) è invece il documento che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere: il CSE ne verifica l'idoneità e la coerenza con il PSC, e il POS funziona da piano di dettaglio dell'impresa.
Il fascicolo dell'opera, predisposto dal CSP secondo l'allegato XVI, accompagna invece l'edificio per tutta la vita: raccoglie le informazioni utili a prevenire i rischi nei futuri interventi e va consultato a ogni lavoro successivo; non è richiesto per la manutenzione ordinaria. Durante l'esecuzione il CSE adegua PSC e fascicolo all'evoluzione dei lavori, organizza la cooperazione tra i datori di lavoro, segnala al committente le inosservanze — proponendo sospensione dei lavori o allontanamento delle imprese — e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende direttamente le singole lavorazioni (art. 92).
Prima dell'inizio dei lavori il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'azienda sanitaria locale e all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro — e, per i soli lavori pubblici, al prefetto — la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII (art. 99). È dovuta nei cantieri con più imprese, in quelli che vi ricadono per varianti in corso d'opera e nei cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini-giorno; copia va affissa in cantiere in maniera visibile. I costi della sicurezza, stimati nel PSC secondo il punto 4 dell'allegato XV, sono compresi nell'importo totale dei lavori ma individuano la quota da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese: la direzione lavori li liquida per stato di avanzamento, previa approvazione del CSE quando previsto.
Il testo integrale e multivigente del decreto, con gli aggiornamenti consolidati, è consultabile gratuitamente su Normattiva alla fonte ufficiale indicata in questa scheda.
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Quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea: il CSP contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il CSE prima dell'affidamento dei lavori. L'obbligo scatta anche se le imprese diventano più di una in corso d'opera. Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e sotto i 100.000 euro il CSP non è obbligatorio e i suoi compiti passano al CSE (art. 90).
Il PSC è redatto dal coordinatore per la progettazione (CSP) durante la fase di progetto, con i contenuti minimi dell'allegato XV, ed è parte integrante del contratto di appalto. Il POS è redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice per il singolo cantiere; il CSE ne verifica l'idoneità e la coerenza con il PSC.
Va trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro (per i lavori pubblici anche al prefetto). È dovuta nei cantieri con più imprese, in quelli che vi ricadono per varianti in corso d'opera e nei cantieri con un'unica impresa di entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno. Copia va affissa in cantiere in maniera visibile (art. 99).
Sono la stima, contenuta nel PSC secondo il punto 4 dell'allegato XV, degli apprestamenti e delle misure previsti per la sicurezza del cantiere. Sono compresi nell'importo totale dei lavori ma individuano la quota da non assoggettare a ribasso nelle offerte: la sicurezza non è materia di concorrenza sul prezzo. La direzione lavori li liquida per stato di avanzamento, previa approvazione del CSE quando previsto.
No. La designazione di CSP e CSE non esonera il committente né il responsabile dei lavori dalla responsabilità di verificare l'adempimento dei loro obblighi (art. 93, comma 2). L'esonero opera solo attraverso la nomina di un responsabile dei lavori, e limitatamente all'incarico conferito.
È il documento, predisposto dal CSP secondo l'allegato XVI, che raccoglie le informazioni utili alla prevenzione dei rischi nei futuri interventi sull'opera: una memoria di sicurezza dell'edificio, da consultare a ogni lavoro successivo e da aggiornare nel tempo. Non è richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria (art. 91).
No: coordinatori e PSC sono legati alla presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Con un'unica impresa restano però gli altri obblighi: il POS dell'impresa, la verifica di idoneità tecnico-professionale con il DURC e, se l'entità presunta raggiunge i 200 uomini-giorno, la notifica preliminare.