Attua la direttiva RED II sulle fonti rinnovabili. Per chi costruisce conta due volte: impone una quota minima di rinnovabili nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti, e introduce le comunità energetiche rinnovabili (CER), che permettono di produrre e condividere energia localmente. Il testo è stato profondamente rimaneggiato: il D.Lgs. 190/2024 ne ha portato fuori i regimi autorizzativi degli impianti e il D.Lgs. 5/2026 vi ha recepito la RED III.
Riguarda la promozione delle fonti rinnovabili: l'obbligo di quota negli edifici (nuovi e ristrutturazioni rilevanti), le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche, l'individuazione delle aree idonee (art. 20). I regimi autorizzativi degli impianti, originariamente qui, sono confluiti nel D.Lgs. 190/2024. Numerosi decreti attuativi e le competenze regionali ne integrano l'applicazione.
Attua la direttiva RED II e fissa la traiettoria verso un sistema energetico rinnovabile. Per gli edifici fa due cose concrete: impone una quota di rinnovabile ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni, e apre l'era delle comunità energetiche.
Per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti, una quota minima dei consumi (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria) e una potenza elettrica rinnovabile minima proporzionale alla superficie devono essere coperte da fonti rinnovabili, preferibilmente in sito. Si integra con il 'decreto requisiti minimi' (D.M. 26/06/2015): senza, la verifica energetica non si chiude.
| Quando | Cosa |
|---|---|
| Nuovi edifici | quota minima dei consumi termici + potenza elettrica rinnovabile minima |
| Ristrutturazioni rilevanti | quota ridotta, secondo l'entità dell'intervento |
| Dove | preferibilmente impianti in sito o nelle vicinanze |
La CER è un soggetto giuridico in cui persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali — insieme a enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale — si associano per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile localmente. Le grandi imprese sono escluse, e per chi esercita attività d'impresa la partecipazione non può costituire l'attività commerciale o industriale principale. L'energia prodotta da un impianto (ad esempio fotovoltaico su un tetto) è condivisa tra i membri entro un perimetro elettrico, con un incentivo sull'energia condivisa. È un cambio di paradigma: dal consumatore passivo al 'prosumer' che fa rete.
La tensione più frequente è tra la spinta alle rinnovabili e la tutela del paesaggio e dei beni culturali. Il decreto individua le 'aree idonee' dove l'installazione è agevolata (art. 20, tuttora vigente). I regimi autorizzativi veri e propri, però, non stanno più qui: dal 30 dicembre 2024 sono nel Testo Unico rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), che ha abrogato il blocco procedurale del 199/2021 — l'art. 18, commi 1 e 2, l'art. 22-bis, l'art. 23, comma 1, l'art. 24, comma 1, l'art. 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, l'art. 38 e il relativo allegato II. Sugli immobili e nelle aree sotto vincolo, in ogni caso, l'autorizzazione paesaggistica o il parere della soprintendenza restano necessari: la semplificazione non cancella la tutela, la coordina.
Il D.Lgs. 199/2021 sposta la rinnovabile da incentivo a struttura: la rende obbligo nel progetto e infrastruttura sociale nelle comunità. Per l'architettura è un doppio mandato — tecnico (la quota negli edifici) e civile (le CER) — e uno dei terreni dove la sostenibilità dichiarata e quella reale si misurano.
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti devono coprire con rinnovabili una quota dei consumi e installare una potenza elettrica rinnovabile minima; l'obbligo, prima nell'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, è ora nel D.Lgs. 199/2021 e si verifica con la prestazione energetica.
Un soggetto in cui più utenti si associano per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile locale, con un incentivo sull'energia condivisa; restano allacciati alla rete pubblica.
Persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali — comprese le amministrazioni comunali — e ancora enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale. Due limiti contano: le grandi imprese non possono parteciparvi, e per chi esercita attività d'impresa la partecipazione alla comunità non può costituire l'attività commerciale o industriale principale.
In molti casi sì, con procedure semplificate fino all'edilizia libera; ma su immobili e aree sotto vincolo serve comunque l'autorizzazione paesaggistica o il parere della soprintendenza.
Sono le aree che la disciplina indica come adatte all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, dove l'iter è agevolato. Le prevede l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che — a differenza di altri articoli del decreto — non è stato abrogato dal Testo Unico rinnovabili del 2024: è stato modificato e resta il riferimento, letto insieme al decreto ministeriale sulle aree idonee e alle leggi regionali che individuano concretamente le aree.
È un requisito cogente legato alla conformità energetica; eventuali impossibilità tecniche vanno motivate e gestite secondo le regole, non semplicemente ignorate.