Il testo che disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in Italia. Per il progettista è il filtro che precede l'edilizia: ogni intervento su un bene culturale vincolato richiede l'autorizzazione della Soprintendenza, e ogni opera che incide su un'area paesaggisticamente tutelata richiede l'autorizzazione paesaggistica, distinte e aggiuntive rispetto al titolo edilizio.
Si applica ai beni culturali (immobili e mobili di interesse storico, artistico, architettonico, archeologico) e ai beni paesaggistici (aree e immobili tutelati per il loro valore paesaggistico). Riguarda chiunque progetti o esegua interventi su edifici vincolati o in aree tutelate: architetti, restauratori, committenti pubblici e privati. Opera a monte e in parallelo al D.P.R. 380/2001.
Il Codice unifica due sistemi di tutela che il progettista incontra spesso insieme: quella dei beni culturali, che protegge il singolo immobile per il suo valore storico-artistico, e quella del paesaggio, che protegge ambiti territoriali per il loro valore d'insieme. In entrambi i casi la logica è la stessa: l'amministrazione preposta valuta preventivamente la compatibilità dell'intervento con il valore tutelato, e senza il suo assenso l'opera non può essere legittimamente eseguita.
Un bene diventa "culturale" tramite una dichiarazione di interesse (vincolo diretto) oppure, in via presuntiva fino alla verifica, quando appartiene allo Stato, a una Regione, a un altro ente pubblico territoriale o a un ente e istituto pubblico o privato senza scopo di lucro, è opera di autore non più vivente e la sua esecuzione risale a oltre settanta anni: sono tre requisiti cumulativi, non basta l'età. Sul bene vincolato qualsiasi intervento che ne modifichi la consistenza o l'aspetto va autorizzato dalla Soprintendenza prima di richiedere il titolo edilizio: è un passaggio aggiuntivo, non sostitutivo, rispetto al Comune.
Nelle aree tutelate per legge o con provvedimento, gli interventi che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi richiedono l'autorizzazione paesaggistica. Il procedimento prevede la valutazione di compatibilità e, di norma, il parere della Soprintendenza. Esistono un elenco di interventi esclusi (perché privi di rilevanza paesaggistica) e un regime semplificato per opere di lieve entità.
Il testo integrale e aggiornato del Codice è consultabile gratuitamente sulla fonte ufficiale indicata in questa scheda.
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Prima. Sul bene culturale vincolato l'autorizzazione della Soprintendenza è presupposto del titolo edilizio: è un passaggio aggiuntivo rispetto al Comune, non alternativo.
Il vincolo culturale protegge il singolo bene per il suo valore storico-artistico; la tutela paesaggistica protegge ambiti territoriali per il loro valore d'insieme. Un intervento può ricadere in una, nell'altra o in entrambe, con autorizzazioni distinte.
Non automaticamente, e i requisiti sono tre, non uno. L'immobile deve appartenere allo Stato, a una Regione, a un altro ente pubblico territoriale, oppure a un ente o istituto pubblico o a una persona giuridica privata senza scopo di lucro; deve essere opera di autore non più vivente; e la sua esecuzione deve risalire a oltre settanta anni. Se ricorrono tutti e tre, si presume di interesse culturale fino alla verifica dell'art. 12: finché la verifica non esclude l'interesse, vanno rispettate le cautele della tutela.
Sì: la normativa prevede un elenco di interventi esclusi dall'autorizzazione e un procedimento semplificato per opere di lieve entità. Resta però necessario verificare caso per caso che l'intervento vi rientri.
Sanzioni amministrative e penali e, di norma, l'ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In paesaggistica la sanatoria postuma è ammessa solo in casi tassativi.