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D.M. 37/2008

Sicurezza degli impianti all'interno degli edifici

VigenteEnergia & ImpiantiLegge/DecretoCogente● Verificato

Abstract

TAV. 00

Il regolamento che riordina l'installazione degli impianti negli edifici e ne governa la sicurezza. Stabilisce chi può installare (imprese abilitate), quando serve il progetto, quali impianti sono interessati e — soprattutto — impone la Dichiarazione di Conformità (DICO) a fine lavori, documento cardine per l'agibilità e le compravendite. Ha sostituito la storica Legge 46/1990.

Campo di applicazione

TAV. 01

Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso: elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di riscaldamento/climatizzazione, idrico-sanitari, di distribuzione e utilizzo del gas, di sollevamento e di protezione antincendio. Riguarda imprese installatrici, committenti, progettisti e amministratori; il direttore dei lavori ne verifica gli esiti documentali.

Approfondimento

TAV. A

Chi installa, cosa serve, cosa resta

Il D.M. 37/2008 risponde a tre domande pratiche: chi può installare un impianto, quando serve un progetto firmato da un professionista, e quale documento chiude il lavoro. La risposta alla prima è l'impresa abilitata; alla seconda, il progetto obbligatorio sopra le soglie indicate dal decreto; alla terza, la Dichiarazione di Conformità. È il telaio amministrativo che rende un impianto legittimo, oltre che funzionante.

La Dichiarazione di Conformità (DICO)

La DICO è il documento con cui l'impresa attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle norme tecniche. Vi si allegano gli elaborati e le informazioni sui componenti. Per gli impianti più datati, privi della dichiarazione originaria, l'ordinamento prevede la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), rilasciata da un tecnico qualificato. Senza questi documenti l'agibilità e molte compravendite si bloccano.

Regola d'arte e norme tecniche

Il decreto non riscrive le regole tecniche di ogni impianto: rinvia alle norme di buona tecnica (UNI, CEI). La conformità a queste norme fa presumere l'esecuzione a regola d'arte. È il meccanismo che collega l'obbligo giuridico generale alle prescrizioni tecniche specifiche di settore.

Dall'impresa alla Dichiarazione di Conformità
  1. 01
    Impresa abilitataRequisiti tecnico-professionali e iscrizione al registro imprese / albo artigiani.
  2. 02
    Progetto dell'impiantoObbligatorio sopra le soglie del decreto; sotto, basta lo schema del realizzato.
  3. 03
    Esecuzione a regola d'arteConformità alle norme tecniche UNI/CEI applicabili.
  4. 04
    Dichiarazione di Conformità (DICO)A fine lavori; presupposto per agibilità e compravendite.
NOTA

Il D.M. 37/2008 disciplina l'impianto come opera a sé; resta distinto dalla qualificazione dei prodotti (marcatura CE secondo il CPR) e dalle eventuali pratiche antincendio o di rendimento energetico degli edifici.

Esempio: ristrutturazione di un appartamento

Il rifacimento dell'impianto elettrico va affidato a un'impresa abilitata; se si superano le soglie, serve il progetto; a fine lavori l'impresa rilascia la DICO, che il proprietario conserverà e che sarà richiesta in caso di vendita o di richiesta di agibilità.

Il testo integrale e aggiornato del decreto è consultabile gratuitamente sulla fonte ufficiale indicata in questa scheda.

Punti chiave

TAV. K
  • Gli impianti devono essere installati da imprese abilitate, in possesso di requisiti tecnico-professionali e iscritte al registro delle imprese o all'albo artigiani.
  • Il progetto dell'impianto è obbligatorio al di sopra di soglie dimensionali/prestazionali definite dal decreto; sotto tali soglie può bastare lo schema dell'impianto realizzato.
  • A fine lavori l'impresa rilascia la Dichiarazione di Conformità (DICO), che attesta l'esecuzione a regola d'arte e correda l'impianto della documentazione tecnica.
  • La conformità ai progetti e alle norme tecniche UNI/CEI fa presumere la realizzazione "a regola d'arte".
  • La DICO (o la Dichiarazione di Rispondenza per impianti datati) è presupposto per l'agibilità e viene richiesta nelle compravendite immobiliari.
  • Ha sostituito la Legge 46/1990 abrogandola, ma non del tutto: restano in vigore gli articoli 8 (normazione tecnica), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni).

Domande frequenti

TAV. Q
Cos'è la Dichiarazione di Conformità (DICO)?

È il documento con cui l'impresa installatrice attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle norme tecniche. È richiesta per l'agibilità e nelle compravendite.

Quando è obbligatorio il progetto dell'impianto?

Quando si superano le soglie dimensionali o prestazionali indicate dal decreto per ciascun tipo di impianto. Al di sotto, può essere sufficiente lo schema dell'impianto realizzato.

Chi può installare un impianto?

Solo imprese abilitate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti e iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane. Il "fai da te" non soddisfa il decreto per gli impianti soggetti.

Ho un impianto vecchio senza DICO: cosa posso fare?

Per gli impianti realizzati prima dell'obbligo o privi della dichiarazione originaria, un tecnico qualificato può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), nei casi e alle condizioni previsti.

Il D.M. 37/2008 sostituisce la Legge 46/90?

In gran parte, non del tutto. L'art. 3, comma 1 del D.M. 37/2008 abroga la legge 5 marzo 1990, n. 46 «ad esclusione degli articoli 8, 14 e 16»: restano quindi in vigore il finanziamento dell'attività di normazione tecnica (art. 8), le verifiche (art. 14) e l'apparato sanzionatorio (art. 16), che è tuttora quello a cui si fa riferimento. Per il resto il decreto ne riprende l'impianto, ampliando e aggiornando campo di applicazione e adempimenti.

Glossario

TAV. G
Dichiarazione di Conformità (DICO)
Documento con cui l'impresa attesta l'esecuzione dell'impianto a regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle norme tecniche.
Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)
Atto sostitutivo della DICO per impianti datati o privi della dichiarazione originaria, rilasciato da un tecnico qualificato.
Impresa abilitata
Impresa che possiede i requisiti tecnico-professionali per installare gli impianti ed è iscritta al registro delle imprese o all'albo artigiani.
Regola d'arte
Standard di corretta esecuzione: la conformità alle norme UNI/CEI ne fa presumere il rispetto.
Progetto dell'impianto
Elaborato tecnico obbligatorio sopra determinate soglie, redatto da un professionista abilitato.
Agibilità
Attestazione delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell'edificio, per la quale la documentazione degli impianti è presupposto.

Scheda dati

Ente
Ministero dello Sviluppo Economico
Tipo
Legge/Decreto
Cogenza
Cogente
Livello
Nazionale
Anno
2008
In vigore
27 mar 2008
Leggi il testo ufficiale (gratis) ↗
normattiva.it ›
Ultima verifica: 13 ago 2026
Stato: Verificato

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