Il regolamento che riordina l'installazione degli impianti negli edifici e ne governa la sicurezza. Stabilisce chi può installare (imprese abilitate), quando serve il progetto, quali impianti sono interessati e — soprattutto — impone la Dichiarazione di Conformità (DICO) a fine lavori, documento cardine per l'agibilità e le compravendite. Ha sostituito la storica Legge 46/1990.
Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso: elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di riscaldamento/climatizzazione, idrico-sanitari, di distribuzione e utilizzo del gas, di sollevamento e di protezione antincendio. Riguarda imprese installatrici, committenti, progettisti e amministratori; il direttore dei lavori ne verifica gli esiti documentali.
Il D.M. 37/2008 risponde a tre domande pratiche: chi può installare un impianto, quando serve un progetto firmato da un professionista, e quale documento chiude il lavoro. La risposta alla prima è l'impresa abilitata; alla seconda, il progetto obbligatorio sopra le soglie indicate dal decreto; alla terza, la Dichiarazione di Conformità. È il telaio amministrativo che rende un impianto legittimo, oltre che funzionante.
La DICO è il documento con cui l'impresa attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle norme tecniche. Vi si allegano gli elaborati e le informazioni sui componenti. Per gli impianti più datati, privi della dichiarazione originaria, l'ordinamento prevede la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), rilasciata da un tecnico qualificato. Senza questi documenti l'agibilità e molte compravendite si bloccano.
Il decreto non riscrive le regole tecniche di ogni impianto: rinvia alle norme di buona tecnica (UNI, CEI). La conformità a queste norme fa presumere l'esecuzione a regola d'arte. È il meccanismo che collega l'obbligo giuridico generale alle prescrizioni tecniche specifiche di settore.
Il testo integrale e aggiornato del decreto è consultabile gratuitamente sulla fonte ufficiale indicata in questa scheda.
È il documento con cui l'impresa installatrice attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle norme tecniche. È richiesta per l'agibilità e nelle compravendite.
Quando si superano le soglie dimensionali o prestazionali indicate dal decreto per ciascun tipo di impianto. Al di sotto, può essere sufficiente lo schema dell'impianto realizzato.
Solo imprese abilitate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti e iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane. Il "fai da te" non soddisfa il decreto per gli impianti soggetti.
Per gli impianti realizzati prima dell'obbligo o privi della dichiarazione originaria, un tecnico qualificato può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), nei casi e alle condizioni previsti.
In gran parte, non del tutto. L'art. 3, comma 1 del D.M. 37/2008 abroga la legge 5 marzo 1990, n. 46 «ad esclusione degli articoli 8, 14 e 16»: restano quindi in vigore il finanziamento dell'attività di normazione tecnica (art. 8), le verifiche (art. 14) e l'apparato sanzionatorio (art. 16), che è tuttora quello a cui si fa riferimento. Per il resto il decreto ne riprende l'impianto, ampliando e aggiornando campo di applicazione e adempimenti.