L'insieme delle opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo (né permesso, né SCIA, né CILA). Disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001, comprende la manutenzione ordinaria e altre opere minori, ma resta soggetta a urbanistica, norme di settore e vincoli: è libertà dal procedimento, non dalle regole.
Si applica alle opere elencate dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e richiamate, in via esemplificativa, dal Glossario dell'edilizia libera (D.M. 02/03/2018). Resta ferma l'applicazione delle norme urbanistiche, di settore e di tutela; per gli immobili vincolati possono occorrere ulteriori assensi. La disciplina può essere integrata dalle leggi regionali.
L'attività edilizia libera (art. 6 del D.P.R. 380/2001) raccoglie le opere che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo: niente permesso, niente SCIA, niente CILA. Ma 'libera' è un aggettivo procedurale, non sostanziale: le opere restano soggette alle norme di settore — urbanistiche, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Si è liberi dal procedimento, non dalle regole.
L'art. 6 elenca categorie tipiche: la manutenzione ordinaria; l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, né di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; le pavimentazioni e finiture di spazi esterni; le aree ludiche senza fini di lucro; alcune opere stagionali; certi impianti solari e fotovoltaici. Il D.M. 02/03/2018 — il 'Glossario dell'edilizia libera' — ne dà un elenco esemplificativo, per dare certezza su ciò che rientra.
| Ambito | Cosa resta vincolante |
|---|---|
| Urbanistica | strumenti urbanistici e regolamento edilizio |
| Strutture e sismica | le parti strutturali non sono mai libere |
| Paesaggio e beni culturali | autorizzazione dove c'è vincolo |
| Sicurezza ed energia | requisiti tecnici di settore |
Dentro l'art. 6 c'è una sotto-categoria: le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere entro un termine stabilito, richiedono una previa comunicazione di avvio con l'impegno alla rimozione. È l'unico adempimento residuo in un regime per il resto senza atti.
L'edilizia libera è la base della scala dei titoli: definisce il confine inferiore, ciò che il legislatore ha scelto di non procedimentalizzare. Conoscerla bene evita due errori opposti: chiedere un titolo che non serve, perdendo tempo, e dare per scontata una libertà che non c'è, violando un vincolo. È il grado zero del costruire, non il grado zero delle responsabilità.
No: significa solo che non serve un titolo abilitativo preventivo. Le norme urbanistiche, sismiche, di sicurezza e di tutela restano pienamente applicabili.
La manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere non strutturale, le pavimentazioni esterne, le aree gioco senza fini di lucro, alcune opere stagionali e impianti; l'elenco di riferimento è il Glossario (D.M. 02/03/2018).
La qualificazione resta, ma su immobili vincolati alcune opere richiedono l'autorizzazione paesaggistica o il via libera della soprintendenza: la libertà dal titolo edilizio non elimina il vincolo.
Di regola no; fanno eccezione le opere contingenti e temporanee da rimuovere, per le quali è prevista una comunicazione di avvio con impegno alla rimozione.
No: gli interventi sulle parti strutturali non sono mai liberi; richiedono almeno la SCIA e i relativi adempimenti sismici.