Il «glossario unico» dell'attività edilizia libera: un elenco di 58 opere che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 222/2016. Pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018 e operativo dal 22 aprile 2018, vale su tutto il territorio nazionale senza bisogno di recepimenti regionali o comunali. Non sostituisce l'art. 6 del Testo Unico: lo rende leggibile.
Riguarda le opere riconducibili all'attività edilizia libera dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001. Il glossario ne elenca le principali — manutenzione ordinaria, pavimentazioni esterne, pergolati, alcuni impianti — con lo scopo di dare certezza a chi progetta e uniformità fra Comuni. Resta ferma l'applicazione delle norme urbanistiche, di settore e di tutela: un'opera elencata nel glossario resta soggetta ai vincoli paesaggistici, culturali, sismici e di sicurezza che la riguardano.
Non automaticamente. Il glossario elenca le opere *principali* dell'edilizia libera, non tutte quelle possibili: la fonte delle categorie resta l'art. 6 del D.P.R. 380/2001. Un'opera assente dall'elenco va quindi ricondotta alle categorie di legge, non esclusa per il solo fatto di non comparire. È l'errore di lettura più frequente su questo decreto.
No, ed è il motivo per cui il glossario esiste. Prima del 2018 la stessa opera poteva essere considerata libera in un Comune e soggetta a comunicazione in quello confinante. Il decreto è operativo su tutto il territorio nazionale senza recepimento: i regolamenti edilizi comunali non possono reintrodurre un titolo dove il glossario e l'art. 6 non lo chiedono.
È del 2018, e l'art. 6 del Testo Unico è stato toccato più volte da allora — fra le altre dal D.L. 69/2024 («Salva Casa»), che ha ampliato l'attività edilizia libera. L'elenco resta valido per ciò che contiene, ma non fotografa il perimetro attuale: per le opere introdotte dopo il 2018 il riferimento è direttamente l'art. 6 nel testo vigente. Prima di dedurre da un'assenza, si verifica la norma, non l'elenco.
Libera dal titolo edilizio, non dagli altri assensi. Se l'immobile o l'area è sottoposta a tutela paesaggistica o a vincolo culturale, l'autorizzazione della Soprintendenza o quella paesaggistica restano dovute quando l'intervento incide su ciò che è tutelato. Restano ferme anche le norme sismiche, di sicurezza e igienico-sanitarie.