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D.Lgs. 222/2016

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 — Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione («Decreto SCIA 2»)

VigenteEdilizia & TitoliLegge/DecretoCogente● Verificato

Abstract

TAV. 00

Individua, in una tabella allegata, il regime amministrativo di ogni attività edilizia e commerciale: per ciascun intervento indica il titolo applicabile (attività libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire) o il procedimento (comunicazione, silenzio assenso, autorizzazione). È lo strumento di riferimento per individuare l'iter corretto.

Campo di applicazione

TAV. 01

Riguarda i procedimenti amministrativi per l'avvio di attività economiche e per gli interventi edilizi. La Tabella A allegata li passa in rassegna uno per uno, in sezioni distinte: attività commerciali e assimilate, edilizia, ambiente. Per ciascuna voce indica il regime amministrativo applicabile, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Per chi progetta conta soprattutto la Sezione II, dedicata all'edilizia: è la tabella di raccordo fra tipo di intervento e titolo richiesto.

Approfondimento

TAV. A

Che cosa fa, e che cosa non fa

Il D.Lgs. 222/2016 non decide che cosa si possa costruire: quello lo dice il Testo Unico dell'edilizia. Decide come lo si chiede. È una ricognizione — attività per attività — del regime amministrativo applicabile, ed è nata per rispondere a una domanda che prima non aveva una risposta unica sul territorio nazionale: per questo intervento serve una CILA, una SCIA o un permesso?

La delega è quella dell'articolo 5 della legge 124/2015, la riforma Madia, e i decreti attuativi vanno letti come una coppia. Il D.Lgs. 126/2016 — il «SCIA 1» — ha lavorato sul come: modulistica unificata, regole comuni di presentazione, SCIA unica e SCIA condizionata dentro la legge 241/1990. Il 222 — il «SCIA 2» — ha lavorato sul che cosa: quale regime si applica a quale attività. Il primo dà gli strumenti, il secondo dice quando usarli. Citarne uno per l'altro è l'errore più comune.

Il cuore del decreto è la Tabella A, prevista dall'articolo 2. È divisa in sezioni — attività commerciali e assimilate, edilizia, ambiente — e per ogni voce indica il regime, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Per chi progetta conta la sezione dedicata all'edilizia: è la tavola di raccordo fra tipo di intervento e titolo richiesto.

I cinque regimi dell'edilizia, in ordine di impegno
RegimeChe cosa comportaQuando tipicamente ricorre
Attività liberaNessun titolo da presentare. Restano gli altri vincoli — paesaggistici, strutturali, igienico-sanitari — che l'edilizia libera non cancella.Manutenzione ordinaria, opere temporanee, interventi elencati nel glossario unico.
CILAComunicazione asseverata da un tecnico. Si può iniziare subito; l'amministrazione non rilascia nulla.Manutenzione straordinaria che non tocca le parti strutturali né i prospetti.
SCIASegnalazione asseverata con gli elaborati. Efficace dalla presentazione, con potere di verifica dell'amministrazione nei termini di legge.Manutenzione straordinaria pesante, restauro e risanamento conservativo, alcune ristrutturazioni.
SCIA alternativa al permesso di costruireStessa forma della SCIA ma sostituisce il permesso. Alcuni effetti — fra cui l'agibilità e i profili sanzionatori — seguono la disciplina del permesso.Ristrutturazione edilizia pesante, nuove costruzioni in attuazione di piani attuativi dettagliati.
Permesso di costruireTitolo espresso: l'intervento non può iniziare finché non è rilasciato.Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, interventi su immobili vincolati dove la legge lo impone.
Sintesi redazionale a scopo di orientamento: il regime esatto dipende dall'intervento concreto, dallo strumento urbanistico e dalla disciplina regionale.

La concentrazione dei regimi

È il meccanismo che il decreto richiama di continuo nella tabella, e quello che più cambia la vita di chi presenta la pratica. Quando un intervento richiederebbe più atti di assenso, l'interessato ne presenta uno solo e l'amministrazione procedente si occupa di acquisire gli altri.

Va capito per quello che è: non semplifica la sostanza — gli assensi restano tutti dovuti, e un vincolo non sparisce perché la pratica è unica — ma sposta il lavoro di rincorrerli dal privato all'amministrazione. È una redistribuzione di carico, non una deregolamentazione, e leggerla come un condono di adempimenti è il modo più rapido per trovarsi con una pratica ferma.

Come si usa la Tabella A oggi
  1. 01
    Nominare l'intervento, non descriverloLa tabella ragiona per categorie del Testo Unico. Il primo passo è ricondurre l'opera a una categoria — manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione — perché è la categoria a determinare il titolo, non l'entità dei lavori percepita in cantiere.
  2. 02
    Cercare la voce nel glossario, se c'èPer l'edilizia libera il D.M. 2 marzo 2018 elenca le opere una per una. Se l'opera è lì dentro, la risposta è già data e non serve interpretare.
  3. 03
    Verificare che il Testo Unico non sia cambiatoÈ il passaggio che si salta più spesso. La tabella fotografa i regimi al 2016; il D.P.R. 380/2001 è stato modificato più volte da allora. Quando il titolo è dubbio, la fonte è il testo vigente del Testo Unico, non la tabella.
  4. 04
    Controllare la disciplina regionale e comunaleLe regioni hanno competenza concorrente in materia edilizia e i regolamenti comunali possono aggiungere adempimenti. Il regime nazionale è il pavimento, non il tetto.
  5. 05
    Elencare gli altri assensi prima di presentarePaesaggistico, sismico, vigili del fuoco, soprintendenza. È qui che la concentrazione dei regimi funziona o si inceppa: dichiararli tutti in partenza evita il fermo che arriva un mese dopo.
ATTENZIONE

La Tabella A è una fotografia del 2016, e va usata con la data in mano. Fra le modifiche successive al Testo Unico c'è il decreto Salva Casa del 2024, che ha ampliato l'edilizia libera e ridisegnato le tolleranze costruttive. La tabella resta preziosa per capire la logica del sistema e per gli interventi non toccati dalle modifiche; non è un elenco aggiornato.

Due commi che quasi nessuno cita

L'articolo 1, comma 2 è quello che ha prodotto il glossario unico dell'edilizia libera: prevede che sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per la semplificazione, entro sessanta giorni, previa intesa in Conferenza unificata. Il glossario è arrivato con il D.M. 2 marzo 2018 — con qualche mese di ritardo sui sessanta giorni — ed è oggi lo strumento più usato del sistema che questo decreto ha disegnato.

L'articolo 1, comma 3 dice una cosa che vale la pena sapere prima di rivolgersi a un consulente: le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente l'attività di consulenza funzionale all'istruttoria sulle attività elencate nella tabella, salvo i soli diritti di segreteria. È un diritto, non una cortesia dello sportello.

L'articolo 1, comma 4 richiama invece l'articolo 52 del Codice dei beni culturali: il comune, d'intesa con la regione e sentita la soprintendenza, può delimitare zone di particolare valore in cui l'esercizio di determinate attività è vietato o subordinato ad autorizzazione. È il promemoria che la ricognizione dei regimi non sovrascrive la tutela.

Perché il decreto non basta da solo

Si vuole aprire un varco in un muro portante di un appartamento e rifare il bagno. La tabella conduce alla manutenzione straordinaria e quindi, per la parte strutturale, alla SCIA. Ma il varco nel portante fa scattare anche il deposito sismico e, se l'edificio è vincolato, l'autorizzazione della soprintendenza; e se l'immobile ricade in zona paesaggistica serve l'autorizzazione paesaggistica. La concentrazione dei regimi consente di presentare una pratica sola: non consente di ometterne nessuno degli assensi. Il regime dice quale porta bussare, non quante.

Punti chiave

TAV. K
  • È il «decreto SCIA 2»: attua la delega della L. 124/2015 (riforma Madia) e fa la ricognizione dei regimi amministrativi.
  • La Tabella A dice, per ogni intervento, quale titolo serve: attività libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso, permesso di costruire.
  • Introduce la «concentrazione dei regimi»: quando servirebbero più titoli, se ne presenta uno e l'amministrazione acquisisce gli altri.
  • Ha modificato direttamente il D.P.R. 380/2001: non è una norma parallela al Testo Unico, ne ha riscritto parti.
  • All'art. 1, comma 2 prevede il glossario unico dell'edilizia libera, poi adottato con il D.M. 2 marzo 2018.

Domande frequenti

TAV. Q
Che differenza c'è fra il decreto SCIA 1 e il SCIA 2?

Sono due attuazioni successive della stessa delega. Il D.Lgs. 126/2016 («SCIA 1») ha lavorato sul *come*: modulistica unificata, regole comuni di presentazione, SCIA unica e SCIA condizionata nella L. 241/1990. Il D.Lgs. 222/2016 («SCIA 2») ha lavorato sul *che cosa*: la ricognizione, attività per attività, di quale regime si applica. Il primo dà gli strumenti, il secondo dice quando usarli.

La Tabella A è ancora attendibile a distanza di anni?

Va usata con la data in mano. La tabella fotografa i regimi al 2016 e il D.P.R. 380/2001 è stato modificato più volte da allora — fra le altre dal decreto Salva Casa del 2024, che ha ampliato l'edilizia libera. Resta uno strumento di raccordo prezioso per capire la logica e per gli interventi non toccati dalle modifiche, ma quando il titolo è dubbio la fonte è il testo vigente del Testo Unico, non la tabella.

Cosa vuol dire «concentrazione dei regimi»?

Che quando un intervento richiederebbe più atti di assenso, l'interessato ne presenta uno solo e l'amministrazione procedente si occupa di acquisire gli altri. È il principio che sta dietro la SCIA unica, e cambia sostanzialmente il carico di lavoro: non è una semplificazione della sostanza — gli assensi restano tutti dovuti — ma di chi deve rincorrerli.

Scheda dati

Ente
Stato
Tipo
Legge/Decreto
Cogenza
Cogente
Livello
Nazionale
Anno
2016
In vigore
11 dic 2016
Leggi il testo ufficiale (gratis) ↗
normattiva.it ›
Ultima verifica: 12 ago 2026
Stato: Verificato
Norme collegate
Attuata daD.M. 02/03/2018Il Glossario dell'edilizia libera: le 58 opere che non chiedono un titoloart. 1, comma 2

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