Individua, in una tabella allegata, il regime amministrativo di ogni attività edilizia e commerciale: per ciascun intervento indica il titolo applicabile (attività libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire) o il procedimento (comunicazione, silenzio assenso, autorizzazione). È lo strumento di riferimento per individuare l'iter corretto.
Riguarda i procedimenti amministrativi per l'avvio di attività economiche e per gli interventi edilizi. La Tabella A allegata li passa in rassegna uno per uno, in sezioni distinte: attività commerciali e assimilate, edilizia, ambiente. Per ciascuna voce indica il regime amministrativo applicabile, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Per chi progetta conta soprattutto la Sezione II, dedicata all'edilizia: è la tabella di raccordo fra tipo di intervento e titolo richiesto.
Il D.Lgs. 222/2016 non decide che cosa si possa costruire: quello lo dice il Testo Unico dell'edilizia. Decide come lo si chiede. È una ricognizione — attività per attività — del regime amministrativo applicabile, ed è nata per rispondere a una domanda che prima non aveva una risposta unica sul territorio nazionale: per questo intervento serve una CILA, una SCIA o un permesso?
La delega è quella dell'articolo 5 della legge 124/2015, la riforma Madia, e i decreti attuativi vanno letti come una coppia. Il D.Lgs. 126/2016 — il «SCIA 1» — ha lavorato sul come: modulistica unificata, regole comuni di presentazione, SCIA unica e SCIA condizionata dentro la legge 241/1990. Il 222 — il «SCIA 2» — ha lavorato sul che cosa: quale regime si applica a quale attività. Il primo dà gli strumenti, il secondo dice quando usarli. Citarne uno per l'altro è l'errore più comune.
Il cuore del decreto è la Tabella A, prevista dall'articolo 2. È divisa in sezioni — attività commerciali e assimilate, edilizia, ambiente — e per ogni voce indica il regime, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Per chi progetta conta la sezione dedicata all'edilizia: è la tavola di raccordo fra tipo di intervento e titolo richiesto.
| Regime | Che cosa comporta | Quando tipicamente ricorre |
|---|---|---|
| Attività libera | Nessun titolo da presentare. Restano gli altri vincoli — paesaggistici, strutturali, igienico-sanitari — che l'edilizia libera non cancella. | Manutenzione ordinaria, opere temporanee, interventi elencati nel glossario unico. |
| CILA | Comunicazione asseverata da un tecnico. Si può iniziare subito; l'amministrazione non rilascia nulla. | Manutenzione straordinaria che non tocca le parti strutturali né i prospetti. |
| SCIA | Segnalazione asseverata con gli elaborati. Efficace dalla presentazione, con potere di verifica dell'amministrazione nei termini di legge. | Manutenzione straordinaria pesante, restauro e risanamento conservativo, alcune ristrutturazioni. |
| SCIA alternativa al permesso di costruire | Stessa forma della SCIA ma sostituisce il permesso. Alcuni effetti — fra cui l'agibilità e i profili sanzionatori — seguono la disciplina del permesso. | Ristrutturazione edilizia pesante, nuove costruzioni in attuazione di piani attuativi dettagliati. |
| Permesso di costruire | Titolo espresso: l'intervento non può iniziare finché non è rilasciato. | Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, interventi su immobili vincolati dove la legge lo impone. |
È il meccanismo che il decreto richiama di continuo nella tabella, e quello che più cambia la vita di chi presenta la pratica. Quando un intervento richiederebbe più atti di assenso, l'interessato ne presenta uno solo e l'amministrazione procedente si occupa di acquisire gli altri.
Va capito per quello che è: non semplifica la sostanza — gli assensi restano tutti dovuti, e un vincolo non sparisce perché la pratica è unica — ma sposta il lavoro di rincorrerli dal privato all'amministrazione. È una redistribuzione di carico, non una deregolamentazione, e leggerla come un condono di adempimenti è il modo più rapido per trovarsi con una pratica ferma.
L'articolo 1, comma 2 è quello che ha prodotto il glossario unico dell'edilizia libera: prevede che sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per la semplificazione, entro sessanta giorni, previa intesa in Conferenza unificata. Il glossario è arrivato con il D.M. 2 marzo 2018 — con qualche mese di ritardo sui sessanta giorni — ed è oggi lo strumento più usato del sistema che questo decreto ha disegnato.
L'articolo 1, comma 3 dice una cosa che vale la pena sapere prima di rivolgersi a un consulente: le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente l'attività di consulenza funzionale all'istruttoria sulle attività elencate nella tabella, salvo i soli diritti di segreteria. È un diritto, non una cortesia dello sportello.
L'articolo 1, comma 4 richiama invece l'articolo 52 del Codice dei beni culturali: il comune, d'intesa con la regione e sentita la soprintendenza, può delimitare zone di particolare valore in cui l'esercizio di determinate attività è vietato o subordinato ad autorizzazione. È il promemoria che la ricognizione dei regimi non sovrascrive la tutela.
Sono due attuazioni successive della stessa delega. Il D.Lgs. 126/2016 («SCIA 1») ha lavorato sul *come*: modulistica unificata, regole comuni di presentazione, SCIA unica e SCIA condizionata nella L. 241/1990. Il D.Lgs. 222/2016 («SCIA 2») ha lavorato sul *che cosa*: la ricognizione, attività per attività, di quale regime si applica. Il primo dà gli strumenti, il secondo dice quando usarli.
Va usata con la data in mano. La tabella fotografa i regimi al 2016 e il D.P.R. 380/2001 è stato modificato più volte da allora — fra le altre dal decreto Salva Casa del 2024, che ha ampliato l'edilizia libera. Resta uno strumento di raccordo prezioso per capire la logica e per gli interventi non toccati dalle modifiche, ma quando il titolo è dubbio la fonte è il testo vigente del Testo Unico, non la tabella.
Che quando un intervento richiederebbe più atti di assenso, l'interessato ne presenta uno solo e l'amministrazione procedente si occupa di acquisire gli altri. È il principio che sta dietro la SCIA unica, e cambia sostanzialmente il carico di lavoro: non è una semplificazione della sostanza — gli assensi restano tutti dovuti — ma di chi deve rincorrerli.