Un'opzione che sostituisce il permesso di costruire per alcuni interventi pesanti: a scelta dell'interessato si può usare una SCIA al posto del permesso (art. 23 del D.P.R. 380/2001). Erede della vecchia DIA, è onerosa come il permesso ed è ammessa solo per gli interventi tassativamente indicati.
Si applica soltanto ai tre casi indicati dall'art. 23, comma 01 del D.P.R. 380/2001: ristrutturazione pesante; nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica in attuazione di piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche; nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali plano-volumetrici. È un'opzione in luogo del permesso, è onerosa e va presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La disciplina può essere integrata dalle leggi regionali.
Per alcuni interventi che richiederebbero il permesso di costruire, la legge offre un'alternativa: la SCIA dell'art. 23, detta anche 'super-SCIA' o SCIA alternativa al permesso. Non è un titolo 'minore': è un'opzione che il committente può scegliere in luogo del permesso, per gli interventi tassativamente indicati. Discende dalla vecchia DIA (denuncia di inizio attività).
L'art. 23, comma 01 elenca tre ipotesi, non due. La prima è la ristrutturazione edilizia 'pesante', quella che per l'art. 10, comma 1, lettera c) richiederebbe il permesso. La seconda sono gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati — compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo — che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata dichiarata dal competente organo comunale. La terza, spesso dimenticata, sono gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che rechino precise disposizioni plano-volumetriche. Fuori da questi casi si torna al permesso.
La differenza pratica più importante rispetto alla SCIA ordinaria è il costo: la SCIA alternativa comporta il contributo di costruzione, esattamente come il permesso. La leggerezza è procedurale, non economica: si sceglie la via della segnalazione, ma l'intervento resta di quelli pesanti, con oneri e responsabilità corrispondenti.
| Aspetto | Art. 22 / Art. 23 |
|---|---|
| Interventi | art. 22: minori e strutturali — art. 23: pesanti, al posto del permesso |
| Costo | art. 22: di norma gratuita — art. 23: onerosa (contributo) |
| Funzione | art. 22: titolo proprio — art. 23: alternativa al permesso |
La SCIA alternativa dimostra che la scala dei titoli non è solo gerarchica: a parità di intervento, a volte la legge lascia scegliere lo strumento. È una semplificazione — si evita l'attesa del provvedimento espresso, non ogni attesa: restano i trenta giorni che devono passare prima dell'inizio dei lavori — ma va scelta sapendo che oneri e responsabilità restano quelli di un intervento pesante.
È la SCIA dell'art. 23, utilizzabile in luogo del permesso di costruire per alcuni interventi pesanti; il committente può sceglierla al posto del permesso.
In tre casi, elencati dall'art. 23, comma 01: la ristrutturazione edilizia pesante (quella dell'art. 10, comma 1, lettera c); la nuova costruzione o la ristrutturazione urbanistica disciplinate da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; e la nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che rechino precise disposizioni plano-volumetriche. Quest'ultima ipotesi è quella che più spesso sfugge.
No: è onerosa allo stesso modo, comporta il contributo di costruzione. Il vantaggio è procedurale, non di costo.
L'art. 22 è il titolo proprio di interventi più contenuti (e di norma gratuito); l'art. 23 sostituisce il permesso per interventi pesanti ed è oneroso.
Dipende dal caso: la SCIA evita l'attesa del provvedimento espresso ma carica il professionista dell'asseverazione; il permesso dà un atto dell'amministrazione. La scelta è strategica, non automatica.