Norma sostituita — il testo di riferimento è ora D.P.R. 380/2001. Un testo abrogato può restare applicabile in transizione: verificare le date prima di usarlo.
La L. 5 novembre 1971, n. 1086 ha disciplinato per trent'anni le opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso e acciaio: denuncia dei lavori al Genio Civile, direttore dei lavori strutturale, collaudo statico, responsabilità di progettista e costruttore. Pubblicata in G.U. n. 321 del 21 dicembre 1971, in vigore dal 5 gennaio 1972, è stata abrogata dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001, che dal 30 giugno 2003 ne ha assorbito l'impianto nella Parte II del Testo Unico dell'edilizia. Per le opere realizzate tra il 1972 e il 2003 resta il riferimento per ricostruire denunce e collaudi d'epoca.
Tutte le opere strutturali in c.a., c.a.p. e acciaio realizzate nel periodo di vigenza 1972–2003.
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.