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L. 1086/1971

Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e a struttura metallica

AbrogataStrutturale & SismicaLegge/DecretoCogenteIn verifica

Abstract

TAV. 00

La L. 5 novembre 1971, n. 1086 ha disciplinato per trent'anni le opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso e acciaio: denuncia dei lavori al Genio Civile, direttore dei lavori strutturale, collaudo statico, responsabilità di progettista e costruttore. Pubblicata in G.U. n. 321 del 21 dicembre 1971, in vigore dal 5 gennaio 1972, è stata abrogata dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001, che dal 30 giugno 2003 ne ha assorbito l'impianto nella Parte II del Testo Unico dell'edilizia. Per le opere realizzate tra il 1972 e il 2003 resta il riferimento per ricostruire denunce e collaudi d'epoca.

Campo di applicazione

TAV. 01

Tutte le opere strutturali in c.a., c.a.p. e acciaio realizzate nel periodo di vigenza 1972–2003.

Punti chiave

TAV. K
  • Denuncia delle opere strutturali al Genio Civile e collaudo statico obbligatorio.
  • Ha definito responsabilità di progettista, direttore dei lavori e costruttore.
  • Abrogata dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001: l'impianto vive nella Parte II del Testo Unico.