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L. 46/1990
Norme per la sicurezza degli impianti
Abstract
TAV. 00La L. 5 marzo 1990, n. 46 ("la 46/90") ha introdotto in Italia l'obbligo di installatori abilitati e della dichiarazione di conformità per gli impianti negli edifici — elettrico, gas, idrico, termico, ascensori. Pubblicata in G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, in vigore dal 13 marzo 1990, è stata abrogata quasi integralmente dal D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) con effetto dal 27 febbraio 2007 — restano in vigore gli artt. 8, 14 e 16 — e la disciplina è stata riscritta dal D.M. 37/2008. Per gli impianti realizzati tra il 1990 e il 2007 è il riferimento delle dichiarazioni di conformità d'epoca.
Campo di applicazione
TAV. 01Impianti negli edifici civili (elettrico, gas, idrico, termico, ascensori), nel periodo di vigenza 1990–2007.
Punti chiave
TAV. K- Ha introdotto installatori abilitati e dichiarazione di conformità degli impianti.
- Abrogata quasi integralmente dal D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) dal 27 febbraio 2007; restano gli artt. 8, 14 e 16.
- La disciplina vive oggi nel D.M. 37/2008.