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Reg. (UE) 305/2011

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) — marcatura CE

In transizioneProdotti & Marcatura CERegolamento UECogente● Verificato

Norma sostituita — il testo di riferimento è ora Reg. (UE) 2024/3110. Un testo abrogato può restare applicabile in transizione: verificare le date prima di usarlo.

Abstract

TAV. 00

Il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Il suo strumento cardine è la Dichiarazione di Prestazione (DoP): il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle sue caratteristiche essenziali, sulla base di una specifica tecnica armonizzata, e su questa base appone la marcatura CE. Per il progettista è la chiave di lettura delle prestazioni dichiarate dei materiali. È stato abrogato dal Reg. (UE) 2024/3110 con effetto dall'8 gennaio 2026, ma resta applicabile in via transitoria ai prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti.

Campo di applicazione

TAV. 01

Si applica ai prodotti da costruzione immessi sul mercato dell'Unione europea destinati a essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione. Riguarda fabbricanti, importatori e distributori, e indirettamente progettisti e direttori dei lavori che leggono e prescrivono le prestazioni dichiarate. Sostituisce la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione.

Approfondimento

TAV. A
AGGIORNAMENTO

Regolamento abrogato, ma ancora applicabile in transizione. Il Reg. (UE) 2024/3110 — il nuovo CPR — ha abrogato questo regolamento con effetto dall'8 gennaio 2026. Non è però sparito: per i prodotti coperti dalle norme armonizzate del vecchio regime la marcatura CE secondo il 305/2011 resta valida lungo un periodo transitorio che arriva fino al 2040, e i due regimi convivranno per anni. Prima di applicare l'uno o l'altro si verifica quale specifica tecnica copre quel preciso prodotto.

Cosa dichiara davvero la marcatura CE

Il CPR rovescia un equivoco diffuso: la marcatura CE non certifica che un prodotto sia "buono", ma che il fabbricante ne ha dichiarato in modo verificabile le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, secondo una specifica tecnica armonizzata. Spetta al progettista leggere la Dichiarazione di Prestazione e verificare che i valori dichiarati siano adeguati all'uso previsto. La marcatura, insomma, è una promessa misurabile, non un giudizio.

DoP e marcatura: il percorso

Dalla specifica tecnica alla marcatura CE
  1. 01
    Specifica tecnica armonizzataIl prodotto rientra in una norma armonizzata (hEN) oppure ottiene una Valutazione Tecnica Europea (ETA) basata su un EAD.
  2. 02
    Valutazione delle prestazioniSi determinano le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, con il sistema AVCP previsto (eventuale intervento di un organismo notificato).
  3. 03
    Dichiarazione di Prestazione (DoP)Il fabbricante redige la DoP, assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate.
  4. 04
    Marcatura CEApposta la marcatura CE, il prodotto può circolare nel mercato unico: la marcatura rinvia alla DoP.

I sistemi AVCP e gli organismi notificati

Il regolamento gradua il controllo in funzione del rischio: dai sistemi più severi (1+ e 1, con prove e certificazione di parte terza) a quelli in cui il fabbricante ha un ruolo prevalente (2+, 3, 4). Il sistema applicabile è stabilito dalla specifica tecnica del prodotto e determina quanto pesa l'intervento di un organismo notificato.

NOTA

La marcatura CE secondo il CPR riguarda l'immissione sul mercato del prodotto. L'idoneità all'uso strutturale in cantiere è cosa distinta: le NTC 2018 (cap. 11) richiedono comunque identificazione e accettazione del materiale da parte del Direttore dei Lavori.

Esempio: lastra isolante con norma armonizzata

Un pannello isolante coperto da hEN deve essere immesso sul mercato con DoP e marcatura CE che dichiarano, tra l'altro, conducibilità termica e reazione al fuoco: il progettista confronta i valori dichiarati con quelli richiesti dal progetto.

Il testo integrale e aggiornato del regolamento è consultabile gratuitamente su EUR-Lex, alla fonte ufficiale indicata in questa scheda.

Punti chiave

TAV. K
  • La Dichiarazione di Prestazione (DoP) è obbligatoria per i prodotti coperti da una norma armonizzata (hEN): è la base della marcatura CE.
  • La marcatura CE esprime la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate dal fabbricante, non un generico "bollino di qualità".
  • Le prestazioni si riferiscono a sette requisiti di base delle opere (resistenza meccanica, sicurezza in caso d'incendio, igiene/salute/ambiente, sicurezza d'uso, protezione dal rumore, risparmio energetico, uso sostenibile delle risorse).
  • Il livello di coinvolgimento di un organismo terzo dipende dal sistema AVCP (1+, 1, 2+, 3, 4) applicabile al prodotto.
  • Per i prodotti non coperti da norma armonizzata, il fabbricante può ottenere una Valutazione Tecnica Europea (ETA) su base EAD e marcare comunque CE.
  • La marcatura CE secondo il CPR è la qualificazione "di prodotto"; l'idoneità all'impiego in struttura resta soggetta all'accettazione in cantiere (cap. 11 NTC).

Domande frequenti

TAV. Q
La marcatura CE garantisce la qualità del prodotto?

No. Attesta che il fabbricante ha dichiarato in modo verificabile le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali. Spetta al progettista verificare che i valori dichiarati nella DoP siano adeguati all'uso previsto.

Cos'è la Dichiarazione di Prestazione (DoP)?

È il documento con cui il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, sulla base di una specifica tecnica armonizzata. È il presupposto della marcatura CE per i prodotti coperti da norma armonizzata.

Cosa succede se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata?

Il fabbricante può richiedere una Valutazione Tecnica Europea (ETA), elaborata su un Documento per la Valutazione Europea (EAD), e su quella base redigere la DoP e apporre la marcatura CE.

Cosa sono i sistemi AVCP?

Sono i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4): stabiliscono chi fa cosa tra fabbricante e organismo notificato, con severità decrescente. Il sistema applicabile dipende dal prodotto.

Un prodotto con marcatura CE è automaticamente utilizzabile in struttura?

No: la marcatura CE è la qualificazione di prodotto per l'immissione sul mercato. L'impiego strutturale richiede comunque l'accettazione in cantiere prevista dal capitolo 11 delle NTC 2018.

Glossario

TAV. G
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
Documento con cui il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti.
Marcatura CE
Marcatura che indica la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate nella DoP; condizione per l'immissione sul mercato UE.
Norma armonizzata (hEN)
Specifica tecnica europea che definisce caratteristiche essenziali e metodi di valutazione per una famiglia di prodotti.
Caratteristiche essenziali
Proprietà del prodotto che incidono sui requisiti di base delle opere (es. reazione al fuoco, conducibilità termica, resistenza).
ETA / EAD
Valutazione Tecnica Europea rilasciata su un Documento per la Valutazione Europea, per prodotti non coperti da norma armonizzata.
Sistema AVCP
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4) che ripartisce i compiti tra fabbricante e organismo notificato.

Scheda dati

Ente
Unione europea
Tipo
Regolamento UE
Cogenza
Cogente
Livello
UE
Anno
2011
In vigore
1 lug 2013
Abrogata
8 gen 2026
Leggi il testo ufficiale (gratis) ↗
eur-lex.europa.eu ›
Stato: Verificato
Cronologia
Sostituita daReg. (UE) 2024/3110Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

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