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Reg. (UE) 305/2011

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) — marcatura CE

VigenteProdotti & Marcatura CERegolamento UECogenteIn verifica

Abstract

TAV. 00

Il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Il suo strumento cardine è la Dichiarazione di Prestazione (DoP): il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle sue caratteristiche essenziali, sulla base di una specifica tecnica armonizzata, e su questa base appone la marcatura CE. Per il progettista è la chiave di lettura delle prestazioni dichiarate dei materiali.

Campo di applicazione

TAV. 01

Si applica ai prodotti da costruzione immessi sul mercato dell'Unione europea destinati a essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione. Riguarda fabbricanti, importatori e distributori, e indirettamente progettisti e direttori dei lavori che leggono e prescrivono le prestazioni dichiarate. Sostituisce la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione.

Approfondimento

TAV. A

Cosa dichiara davvero la marcatura CE

Il CPR rovescia un equivoco diffuso: la marcatura CE non certifica che un prodotto sia "buono", ma che il fabbricante ne ha dichiarato in modo verificabile le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, secondo una specifica tecnica armonizzata. Spetta al progettista leggere la Dichiarazione di Prestazione e verificare che i valori dichiarati siano adeguati all'uso previsto. La marcatura, insomma, è una promessa misurabile, non un giudizio.

DoP e marcatura: il percorso

Dalla specifica tecnica alla marcatura CE
  1. 01
    Specifica tecnica armonizzataIl prodotto rientra in una norma armonizzata (hEN) oppure ottiene una Valutazione Tecnica Europea (ETA) basata su un EAD.
  2. 02
    Valutazione delle prestazioniSi determinano le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, con il sistema AVCP previsto (eventuale intervento di un organismo notificato).
  3. 03
    Dichiarazione di Prestazione (DoP)Il fabbricante redige la DoP, assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate.
  4. 04
    Marcatura CEApposta la marcatura CE, il prodotto può circolare nel mercato unico: la marcatura rinvia alla DoP.

I sistemi AVCP e gli organismi notificati

Il regolamento gradua il controllo in funzione del rischio: dai sistemi più severi (1+ e 1, con prove e certificazione di parte terza) a quelli in cui il fabbricante ha un ruolo prevalente (2+, 3, 4). Il sistema applicabile è stabilito dalla specifica tecnica del prodotto e determina quanto pesa l'intervento di un organismo notificato.

Il testo integrale e aggiornato del regolamento è consultabile gratuitamente su EUR-Lex, alla fonte ufficiale indicata in questa scheda.

Punti chiave

TAV. K
  • La Dichiarazione di Prestazione (DoP) è obbligatoria per i prodotti coperti da una norma armonizzata (hEN): è la base della marcatura CE.
  • La marcatura CE esprime la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate dal fabbricante, non un generico "bollino di qualità".
  • Le prestazioni si riferiscono a sette requisiti di base delle opere (resistenza meccanica, sicurezza in caso d'incendio, igiene/salute/ambiente, sicurezza d'uso, protezione dal rumore, risparmio energetico, uso sostenibile delle risorse).
  • Il livello di coinvolgimento di un organismo terzo dipende dal sistema AVCP (1+, 1, 2+, 3, 4) applicabile al prodotto.
  • Per i prodotti non coperti da norma armonizzata, il fabbricante può ottenere una Valutazione Tecnica Europea (ETA) su base EAD e marcare comunque CE.
  • La marcatura CE secondo il CPR è la qualificazione "di prodotto"; l'idoneità all'impiego in struttura resta soggetta all'accettazione in cantiere (cap. 11 NTC).

Domande frequenti

TAV. Q
La marcatura CE garantisce la qualità del prodotto?

No. Attesta che il fabbricante ha dichiarato in modo verificabile le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali. Spetta al progettista verificare che i valori dichiarati nella DoP siano adeguati all'uso previsto.

Cos'è la Dichiarazione di Prestazione (DoP)?

È il documento con cui il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, sulla base di una specifica tecnica armonizzata. È il presupposto della marcatura CE per i prodotti coperti da norma armonizzata.

Cosa succede se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata?

Il fabbricante può richiedere una Valutazione Tecnica Europea (ETA), elaborata su un Documento per la Valutazione Europea (EAD), e su quella base redigere la DoP e apporre la marcatura CE.

Cosa sono i sistemi AVCP?

Sono i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4): stabiliscono chi fa cosa tra fabbricante e organismo notificato, con severità decrescente. Il sistema applicabile dipende dal prodotto.

Un prodotto con marcatura CE è automaticamente utilizzabile in struttura?

No: la marcatura CE è la qualificazione di prodotto per l'immissione sul mercato. L'impiego strutturale richiede comunque l'accettazione in cantiere prevista dal capitolo 11 delle NTC 2018.

Glossario

TAV. G
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
Documento con cui il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti.
Marcatura CE
Marcatura che indica la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate nella DoP; condizione per l'immissione sul mercato UE.
Norma armonizzata (hEN)
Specifica tecnica europea che definisce caratteristiche essenziali e metodi di valutazione per una famiglia di prodotti.
Caratteristiche essenziali
Proprietà del prodotto che incidono sui requisiti di base delle opere (es. reazione al fuoco, conducibilità termica, resistenza).
ETA / EAD
Valutazione Tecnica Europea rilasciata su un Documento per la Valutazione Europea, per prodotti non coperti da norma armonizzata.
Sistema AVCP
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4) che ripartisce i compiti tra fabbricante e organismo notificato.