Norma sostituita — il testo di riferimento è ora Reg. (UE) 2024/3110. Un testo abrogato può restare applicabile in transizione: verificare le date prima di usarlo.
Il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Il suo strumento cardine è la Dichiarazione di Prestazione (DoP): il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle sue caratteristiche essenziali, sulla base di una specifica tecnica armonizzata, e su questa base appone la marcatura CE. Per il progettista è la chiave di lettura delle prestazioni dichiarate dei materiali. È stato abrogato dal Reg. (UE) 2024/3110 con effetto dall'8 gennaio 2026, ma resta applicabile in via transitoria ai prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti.
Si applica ai prodotti da costruzione immessi sul mercato dell'Unione europea destinati a essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione. Riguarda fabbricanti, importatori e distributori, e indirettamente progettisti e direttori dei lavori che leggono e prescrivono le prestazioni dichiarate. Sostituisce la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione.
Il CPR rovescia un equivoco diffuso: la marcatura CE non certifica che un prodotto sia "buono", ma che il fabbricante ne ha dichiarato in modo verificabile le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, secondo una specifica tecnica armonizzata. Spetta al progettista leggere la Dichiarazione di Prestazione e verificare che i valori dichiarati siano adeguati all'uso previsto. La marcatura, insomma, è una promessa misurabile, non un giudizio.
Il regolamento gradua il controllo in funzione del rischio: dai sistemi più severi (1+ e 1, con prove e certificazione di parte terza) a quelli in cui il fabbricante ha un ruolo prevalente (2+, 3, 4). Il sistema applicabile è stabilito dalla specifica tecnica del prodotto e determina quanto pesa l'intervento di un organismo notificato.
Il testo integrale e aggiornato del regolamento è consultabile gratuitamente su EUR-Lex, alla fonte ufficiale indicata in questa scheda.
No. Attesta che il fabbricante ha dichiarato in modo verificabile le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali. Spetta al progettista verificare che i valori dichiarati nella DoP siano adeguati all'uso previsto.
È il documento con cui il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali pertinenti, sulla base di una specifica tecnica armonizzata. È il presupposto della marcatura CE per i prodotti coperti da norma armonizzata.
Il fabbricante può richiedere una Valutazione Tecnica Europea (ETA), elaborata su un Documento per la Valutazione Europea (EAD), e su quella base redigere la DoP e apporre la marcatura CE.
Sono i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4): stabiliscono chi fa cosa tra fabbricante e organismo notificato, con severità decrescente. Il sistema applicabile dipende dal prodotto.
No: la marcatura CE è la qualificazione di prodotto per l'immissione sul mercato. L'impiego strutturale richiede comunque l'accettazione in cantiere prevista dal capitolo 11 delle NTC 2018.