Il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione, che sostituisce il Reg. (UE) 305/2011. Mantiene l'impianto di marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione basato sulle norme armonizzate, ma vi integra requisiti di sostenibilità ambientale (impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità, riparabilità) e un passaporto digitale di prodotto. L'applicazione è progressiva: il regolamento si applica dall'8 gennaio 2026, mentre il 305/2011 resta in vigore in via transitoria per i prodotti coperti dalle norme esistenti, con un'abrogazione scaglionata lungo l'arco di transizione.
Si applica ai prodotti da costruzione immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea. Riguarda fabbricanti, importatori e distributori, che devono redigere la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità e apporre la marcatura CE secondo le specifiche tecniche armonizzate.
Il nuovo regolamento non demolisce l'impianto del Reg. (UE) 305/2011: restano la marcatura CE, la Dichiarazione di Prestazione e le norme armonizzate come base di valutazione. Vi aggiunge però un secondo pilastro, quello ambientale, e la digitalizzazione dell'informazione di prodotto.
È in vigore dal 7 gennaio 2025 e si applica dall'8 gennaio 2026: da quella data è il regime di riferimento, e il Reg. 305/2011 è abrogato. L'entrata a regime è però scaglionata — l'art. 92 si applica dall'8 gennaio 2027 — e per i prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti la transizione si estende fino al 2040. I due regimi convivranno per anni.
| Fronte | Cosa introduce | Perché conta |
|---|---|---|
| Sostenibilità | caratteristiche ambientali essenziali: impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità, riparabilità | il prodotto si valuta anche per l'impatto ambientale, non solo per le prestazioni tecniche |
| Passaporto digitale | scheda digitale di prodotto con dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclo | informazioni accessibili e tracciabili a lungo nel tempo |
| Responsabilità | obblighi più chiari per fabbricanti, importatori e distributori | catena di responsabilità rafforzata sul mercato |
Sì. È entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e si applica dall'8 gennaio 2026, quindi è già il regime di riferimento; l'art. 92 si applica dall'8 gennaio 2027. Il Reg. 305/2011 è abrogato dalla stessa data dell'8 gennaio 2026, ma continua a operare in via transitoria per i prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti, lungo un periodo che arriva fino al 2040.
Resta. Marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione e norme armonizzate restano la base; il nuovo regolamento vi aggiunge requisiti ambientali e il passaporto digitale di prodotto.
Una scheda digitale che raccoglie le informazioni del prodotto - dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclabilità - rendendole accessibili e tracciabili per un periodo prolungato (almeno 25 anni).
Non immediatamente: durante la transizione i prodotti conformi al 305/2011 restano validi. La migrazione avverrà con l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche armonizzate per ciascuna famiglia di prodotti.
Perché un regolamento UE è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale: le regole di marcatura dei prodotti restano così uniformi in tutto il mercato unico.