Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)
Abstract
TAV. 00Il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione, che sostituisce il Reg. (UE) 305/2011. Mantiene l'impianto di marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione basato sulle norme armonizzate, ma vi integra requisiti di sostenibilità ambientale (impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità, riparabilità) e un passaporto digitale di prodotto. L'applicazione è progressiva: il regolamento si applica dall'8 gennaio 2026, mentre il 305/2011 resta in vigore in via transitoria per i prodotti coperti dalle norme esistenti, con un'abrogazione scaglionata lungo l'arco di transizione.
Campo di applicazione
TAV. 01Si applica ai prodotti da costruzione immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea. Riguarda fabbricanti, importatori e distributori, che devono redigere la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità e apporre la marcatura CE secondo le specifiche tecniche armonizzate.
Approfondimento
TAV. ACosa cambia (e cosa resta) rispetto al 305/2011
Il nuovo regolamento non demolisce l'impianto del Reg. (UE) 305/2011: restano la marcatura CE, la Dichiarazione di Prestazione e le norme armonizzate come base di valutazione. Vi aggiunge però un secondo pilastro, quello ambientale, e la digitalizzazione dell'informazione di prodotto.
È in vigore dal 7 gennaio 2025 ma si applica dall'8 gennaio 2026; il 305/2011 è abrogato dalla stessa data, con un lungo periodo transitorio - fino all'8 gennaio 2040 - per i prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti.
I tre fronti della novità
| Fronte | Cosa introduce | Perché conta |
|---|---|---|
| Sostenibilità | caratteristiche ambientali essenziali: impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità, riparabilità | il prodotto si valuta anche per l'impatto ambientale, non solo per le prestazioni tecniche |
| Passaporto digitale | scheda digitale di prodotto con dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclo | informazioni accessibili e tracciabili a lungo nel tempo |
| Responsabilità | obblighi più chiari per fabbricanti, importatori e distributori | catena di responsabilità rafforzata sul mercato |
Marcatura CE e DoP: l'impianto che resta
- 01Specifica tecnica armonizzata o ETALa base resta la norma armonizzata (hEN) o la Valutazione Tecnica Europea.
- 02Valutazione di prestazioni e aspetti ambientaliOltre alle prestazioni tecniche si considerano le nuove caratteristiche ambientali.
- 03Dichiarazioni e passaporto digitaleIl fabbricante redige la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità e popola il passaporto digitale di prodotto.
- 04Marcatura CEIl prodotto è immesso sul mercato unico; la marcatura rinvia alle informazioni dichiarate.
Punti chiave
TAV. K- Sostituisce il Reg. (UE) 305/2011, con applicazione dall'8 gennaio 2026 e transizione lunga.
- Conferma marcatura CE + Dichiarazione di Prestazione basate sulle norme armonizzate.
- Introduce requisiti di sostenibilità: impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità.
- Prevede un passaporto digitale di prodotto e obblighi informativi rafforzati.
Materiali soggetti
TAV. MDomande frequenti
TAV. QIl nuovo CPR è già in vigore?
È entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ma si applica dall'8 gennaio 2026. Fino ad allora - e per molti prodotti anche dopo, durante la transizione fino al 2040 - continua a operare il Reg. (UE) 305/2011.
Cosa succede alla marcatura CE che conosciamo?
Resta. Marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione e norme armonizzate restano la base; il nuovo regolamento vi aggiunge requisiti ambientali e il passaporto digitale di prodotto.
Cos'è il passaporto digitale di prodotto?
Una scheda digitale che raccoglie le informazioni del prodotto - dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclabilità - rendendole accessibili e tracciabili per un periodo prolungato (almeno 25 anni).
Devo rifare le DoP dei prodotti già marcati?
Non immediatamente: durante la transizione i prodotti conformi al 305/2011 restano validi. La migrazione avverrà con l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche armonizzate per ciascuna famiglia di prodotti.
Perché un regolamento e non una direttiva?
Perché un regolamento UE è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale: le regole di marcatura dei prodotti restano così uniformi in tutto il mercato unico.
Glossario
TAV. G- Passaporto digitale di prodotto (DPP)
- Scheda digitale che raccoglie e rende accessibili le informazioni di un prodotto - dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclo - lungo la sua vita.
- Caratteristiche ambientali essenziali
- Le proprietà del prodotto legate all'ambiente (es. impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità) che il nuovo CPR aggiunge a quelle prestazionali.
- Impronta di carbonio del prodotto
- La quantità di gas serra associata al ciclo di vita del prodotto, dichiarata per valutarne l'impatto ambientale.
- Periodo transitorio
- L'arco di tempo in cui il vecchio e il nuovo regime convivono: i prodotti coperti dalle norme esistenti restano validi fino alla migrazione (qui, fino al 2040).
- Regolamento (UE)
- Atto normativo europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale (a differenza della direttiva).