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Reg. (UE) 2024/3110

Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

VigenteProdotti & Marcatura CERegolamento UECogente● Verificato

Abstract

TAV. 00

Il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione, che sostituisce il Reg. (UE) 305/2011. Mantiene l'impianto di marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione basato sulle norme armonizzate, ma vi integra requisiti di sostenibilità ambientale (impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità, riparabilità) e un passaporto digitale di prodotto. L'applicazione è progressiva: il regolamento si applica dall'8 gennaio 2026, mentre il 305/2011 resta in vigore in via transitoria per i prodotti coperti dalle norme esistenti, con un'abrogazione scaglionata lungo l'arco di transizione.

Campo di applicazione

TAV. 01

Si applica ai prodotti da costruzione immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea. Riguarda fabbricanti, importatori e distributori, che devono redigere la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità e apporre la marcatura CE secondo le specifiche tecniche armonizzate.

Approfondimento

TAV. A

Cosa cambia (e cosa resta) rispetto al 305/2011

Il nuovo regolamento non demolisce l'impianto del Reg. (UE) 305/2011: restano la marcatura CE, la Dichiarazione di Prestazione e le norme armonizzate come base di valutazione. Vi aggiunge però un secondo pilastro, quello ambientale, e la digitalizzazione dell'informazione di prodotto.

È in vigore dal 7 gennaio 2025 e si applica dall'8 gennaio 2026: da quella data è il regime di riferimento, e il Reg. 305/2011 è abrogato. L'entrata a regime è però scaglionata — l'art. 92 si applica dall'8 gennaio 2027 — e per i prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti la transizione si estende fino al 2040. I due regimi convivranno per anni.

I tre fronti della novità

Le novità principali (sintesi)
FronteCosa introducePerché conta
Sostenibilitàcaratteristiche ambientali essenziali: impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità, riparabilitàil prodotto si valuta anche per l'impatto ambientale, non solo per le prestazioni tecniche
Passaporto digitalescheda digitale di prodotto con dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di ricicloinformazioni accessibili e tracciabili a lungo nel tempo
Responsabilitàobblighi più chiari per fabbricanti, importatori e distributoricatena di responsabilità rafforzata sul mercato
Sintesi redazionale a scopo informativo.

Marcatura CE e DoP: l'impianto che resta

Dalla specifica tecnica al mercato
  1. 01
    Specifica tecnica armonizzata o ETALa base resta la norma armonizzata (hEN) o la Valutazione Tecnica Europea.
  2. 02
    Valutazione di prestazioni e aspetti ambientaliOltre alle prestazioni tecniche si considerano le nuove caratteristiche ambientali.
  3. 03
    Dichiarazioni e passaporto digitaleIl fabbricante redige la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità e popola il passaporto digitale di prodotto.
  4. 04
    Marcatura CEIl prodotto è immesso sul mercato unico; la marcatura rinvia alle informazioni dichiarate.
Durante la transizione

Fino all'8 gennaio 2040 un prodotto coperto da una norma armonizzata del vecchio regime può continuare a essere immesso sul mercato con marcatura CE secondo il Reg. 305/2011; man mano che arrivano le nuove specifiche armonizzate, i prodotti migrano al regime del nuovo CPR, con i requisiti ambientali e il passaporto digitale.

AGGIORNAMENTO

L'applicazione è progressiva e legata alla pubblicazione delle nuove norme armonizzate: per anni i due regimi convivranno. Conviene sempre verificare quale specifica tecnica copre un dato prodotto.

NOTA

Il nuovo CPR si lega ad altre politiche europee (ecodesign, economia circolare) e alle EPD: il prodotto da costruzione entra pienamente nella logica del ciclo di vita. È il versante 'prodotto' di ciò che i Criteri Ambientali Minimi già chiedono negli appalti pubblici.

Punti chiave

TAV. K
  • Sostituisce il Reg. (UE) 305/2011, con applicazione dall'8 gennaio 2026 e transizione lunga.
  • Conferma marcatura CE + Dichiarazione di Prestazione basate sulle norme armonizzate.
  • Introduce requisiti di sostenibilità: impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità.
  • Prevede un passaporto digitale di prodotto e obblighi informativi rafforzati.

Materiali soggetti

TAV. M
MAT.35/58L
Lana Minerale
Lana di Roccia
MAT.39/62P
Polimero Sintetico (EPS)
Polistirene Grafitato
MAT.13/36A
Lega strutturale
Acciaio S235 / S355
MAT.08/31C
Conglomerato
Calcestruzzo
MAT.18/41L
Elemento lineare (travi)
Legno Lamellare (GLT)
MAT.63/86V
Vetro di Sicurezza
Vetro Temperato

Domande frequenti

TAV. Q
Il nuovo CPR è già in vigore?

Sì. È entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e si applica dall'8 gennaio 2026, quindi è già il regime di riferimento; l'art. 92 si applica dall'8 gennaio 2027. Il Reg. 305/2011 è abrogato dalla stessa data dell'8 gennaio 2026, ma continua a operare in via transitoria per i prodotti coperti dalle norme armonizzate esistenti, lungo un periodo che arriva fino al 2040.

Cosa succede alla marcatura CE che conosciamo?

Resta. Marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione e norme armonizzate restano la base; il nuovo regolamento vi aggiunge requisiti ambientali e il passaporto digitale di prodotto.

Cos'è il passaporto digitale di prodotto?

Una scheda digitale che raccoglie le informazioni del prodotto - dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclabilità - rendendole accessibili e tracciabili per un periodo prolungato (almeno 25 anni).

Devo rifare le DoP dei prodotti già marcati?

Non immediatamente: durante la transizione i prodotti conformi al 305/2011 restano validi. La migrazione avverrà con l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche armonizzate per ciascuna famiglia di prodotti.

Perché un regolamento e non una direttiva?

Perché un regolamento UE è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale: le regole di marcatura dei prodotti restano così uniformi in tutto il mercato unico.

Glossario

TAV. G
Passaporto digitale di prodotto (DPP)
Scheda digitale che raccoglie e rende accessibili le informazioni di un prodotto - dichiarazioni, sicurezza, dati ambientali e di riciclo - lungo la sua vita.
Caratteristiche ambientali essenziali
Le proprietà del prodotto legate all'ambiente (es. impronta di carbonio, contenuto di riciclato, durabilità) che il nuovo CPR aggiunge a quelle prestazionali.
Impronta di carbonio del prodotto
La quantità di gas serra associata al ciclo di vita del prodotto, dichiarata per valutarne l'impatto ambientale.
Periodo transitorio
L'arco di tempo in cui il vecchio e il nuovo regime convivono: i prodotti coperti dalle norme esistenti restano validi fino alla migrazione (qui, fino al 2040).
Regolamento (UE)
Atto normativo europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale (a differenza della direttiva).

Scheda dati

Ente
Parlamento europeo e Consiglio
Tipo
Regolamento UE
Cogenza
Cogente
Livello
UE
Anno
2024
In vigore
7 gen 2025
Leggi il testo ufficiale (gratis) ↗
eur-lex.europa.eu ›
Stato: Verificato
Cronologia
SostituisceReg. (UE) 305/2011Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) — marcatura CE

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