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D.M. 24/11/2025

I nuovi CAM edilizia: i criteri ambientali minimi in vigore dal 2026

VigenteAmbiente & SostenibilitàAppalti & Contratti pubbliciLegge/DecretoCogente● Verificato

Abstract

TAV. 00

I Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori edilizi, adottati con decreto del MASE del 24 novembre 2025 e pubblicati in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025. Sostituiscono integralmente l'edizione 2022 (D.M. 23 giugno 2022, n. 256) e ne assorbono il correttivo del 5 agosto 2024. In vigore dal 2 febbraio 2026, sono obbligatori negli appalti pubblici per l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Campo di applicazione

TAV. 01

Si applicano agli affidamenti pubblici di servizi di progettazione e direzione lavori, di servizi di manutenzione e di esecuzione di lavori per interventi edilizi: nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Rispetto all'edizione 2022 l'ambito è più largo: entrano esplicitamente i servizi di manutenzione e gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione. Il regime precedente è rimasto applicabile soltanto agli appalti integrati e ai lavori fondati su progetti validati sotto quel regime, e a condizione che il bando fosse pubblicato entro tre mesi dalla validazione: una finestra ormai chiusa.

Approfondimento

TAV. A

Non sono una checklist ambientale

La parola «minimi» inganna. I criteri ambientali minimi non sono un livello di buone intenzioni sotto il quale è sconveniente stare: sono clausole di gara. L'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici ne impone l'applicazione negli appalti pubblici, e questo li trasforma da obiettivo in requisito — un'offerta che non li rispetta non è un'offerta meno verde, è un'offerta non conforme.

Da qui discende tutto il resto, compreso il motivo per cui riguardano il progettista prima ancora dell'impresa. Una parte consistente dei criteri si soddisfa o si perde in fase di progetto: se il progetto non prescrive ciò che serve, e non prevede come lo si dimostrerà, in cantiere non c'è più modo di recuperare — si può solo constatare che il requisito non è verificabile.

Dove entrano nel ciclo dell'appalto
  1. 01
    Nei documenti di garaLa stazione appaltante li richiama: da quel momento sono contenuto del contratto, non una raccomandazione. Il progettista che redige il capitolato sta scrivendo i criteri di ammissibilità dell'offerta.
  2. 02
    Nel progettoLe scelte che i criteri governano — materiali, prestazioni, disassemblabilità, gestione dei rifiuti — vanno prese qui. È la fase in cui costano poco e più avanti non si possono più prendere.
  3. 03
    Nella verifica dell'offertaL'operatore dimostra la conformità con la documentazione richiesta. Un criterio scritto senza dire con quale documento si prova è un criterio che genererà contenzioso.
  4. 04
    In esecuzione e in collaudoI criteri seguono il cantiere fino alla consegna: i prodotti effettivamente posati devono essere quelli dichiarati, e la tracciabilità dei rifiuti va documentata mentre accade, non ricostruita alla fine.

Che cosa cambia rispetto all'edizione 2022

L'edizione precedente — il D.M. 256/2022, con il correttivo del 5 agosto 2024 — è sostituita integralmente, e il nuovo testo assorbe quel correttivo invece di stratificarcisi sopra. Il cambiamento più visibile è l'ampiezza: entrano esplicitamente i servizi di manutenzione e gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione, cioè due casi che nella pratica coprono buona parte degli interventi sul patrimonio esistente.

Gli spostamenti principali
FronteDirezione del cambiamento
AmbitoDa progettazione e lavori a progettazione, lavori, manutenzione e affidamenti congiunti.
Raccordo normativoAllineamento al Codice dei contratti del 2023, che nel 2022 non esisteva ancora.
Prodotti da costruzioneMaggiore peso alle dichiarazioni ambientali di prodotto e alla loro verificabilità.
Fine vitaGestione dei rifiuti da costruzione e demolizione trattata come requisito documentale, non come intenzione.
Criteri socialiCondizioni del personale di cantiere e profili ESG entrano fra i criteri, accanto a quelli ambientali.
Sintesi redazionale dell'impianto: per il contenuto puntuale di ogni criterio fa fede il testo del decreto e dei suoi allegati.
AGGIORNAMENTO

La finestra transitoria è chiusa. Il regime del 2022 è rimasto applicabile soltanto agli appalti integrati e ai lavori fondati su progetti validati sotto quel regime, e a condizione che il bando fosse pubblicato entro tre mesi dalla validazione. Chi oggi imposta una gara lavora sul testo del 2025.

Il punto che si sottovaluta: la prova

I CAM non chiedono soltanto che una cosa sia vera, chiedono che sia dimostrabile con un documento definito. È qui che si concentrano i problemi reali: un materiale può essere ottimo e restare inutilizzabile ai fini della gara perché il produttore non ha la dichiarazione ambientale di prodotto, o perché ce l'ha con regole di categoria diverse da quelle richieste.

Le dichiarazioni ambientali di prodotto si redigono secondo le regole della UNI EN 15804, che fissa che cosa un'EPD debba contenere e come vada calcolata perché due prodotti siano confrontabili. Il legame è quello che rende i CAM verificabili invece che dichiarativi, ed è anche il punto in cui si agganciano alla Tassonomia europea e al regolamento sui prodotti da costruzione: la stessa dichiarazione serve a più regimi.

Dove si perde un criterio senza accorgersene

Un capitolato prescrive un isolante con una percentuale minima di contenuto riciclato e rimanda genericamente a «documentazione del produttore». In gara arrivano tre offerte: una con EPD conforme alle regole di categoria richieste, una con una autodichiarazione, una con una certificazione di contenuto riciclato di schema diverso. La stazione appaltante non ha un criterio scritto per decidere quale valga, e la gara si ferma. Il difetto non è nato in gara: è nato nel capitolato, il giorno in cui si è scritto il requisito senza scrivere la prova.

Punti chiave

TAV. K
  • Sostituiscono integralmente i CAM edilizia del D.M. 23 giugno 2022, n. 256, abrogati dal 2 febbraio 2026.
  • Obbligatori negli appalti pubblici: l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 ne impone l'applicazione, quindi non rispettarli significa non rispettare il bando.
  • Ambito allargato: oltre a progettazione e lavori entrano i servizi di manutenzione e gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione.
  • Allineati al Codice dei contratti del 2023, con interventi su progettazione, prodotti da costruzione, gestione dei rifiuti, criteri ESG e personale di cantiere.
  • Restano il perno del ciclo di vita: si appoggiano alle EPD secondo UNI EN 15804 e si legano alla Tassonomia UE e al nuovo CPR.

Domande frequenti

TAV. Q
Da quando si applicano i nuovi CAM?

Dal 2 febbraio 2026, sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025. La disciplina precedente è rimasta applicabile solo agli appalti integrati e ai lavori fondati su progetti validati sotto il vecchio regime, con bando pubblicato entro tre mesi dalla validazione: una finestra che a oggi è chiusa.

Cosa succede se un progetto segue ancora i CAM del 2022?

Fuori dal regime transitorio, non rispetta i CAM vigenti. Poiché l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 ne impone l'applicazione negli appalti pubblici, l'effetto pratico è il mancato rispetto delle prescrizioni di gara. È l'errore più costoso che si possa fare con questo decreto, ed è facile commetterlo perché molte guide e capitolati in circolazione riportano ancora l'edizione 2022.

I CAM valgono anche per l'edilizia privata?

Non direttamente: sono uno strumento del contratto pubblico. Diventano però rilevanti per gli interventi privati che accedono a incentivi o a strumenti finanziari che li richiamano, e sono ormai un riferimento riconosciuto anche fuori dall'appalto per definire una soglia di qualità ambientale.

Dove si leggono i criteri nel dettaglio?

Nel testo del decreto e nei suoi allegati, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e consultabili gratuitamente alla fonte indicata in questa scheda. È un decreto ministeriale, quindi testo a riproduzione libera: si può citare e riassumere senza restrizioni, a differenza delle norme UNI a cui rinvia.

Scheda dati

Ente
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Tipo
Legge/Decreto
Cogenza
Cogente
Livello
Nazionale
Anno
2025
In vigore
2 feb 2026
Leggi il testo ufficiale (gratis) ↗
gazzettaufficiale.it ›
Ultima verifica: 12 ago 2026
Stato: Verificato
Cronologia
SostituisceD.M. 23/06/2022Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia (CAM Edilizia)
Norme collegate
AttuaD.Lgs. 36/2023Codice dei contratti pubbliciart. 57: è l'articolo che rende i CAM obbligatori negli appaltiRinvia aUNI EN 15804UNI EN 15804: le regole delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD)le EPD dei prodotti si redigono secondo questa norma

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