I Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori edilizi, adottati con decreto del MASE del 24 novembre 2025 e pubblicati in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025. Sostituiscono integralmente l'edizione 2022 (D.M. 23 giugno 2022, n. 256) e ne assorbono il correttivo del 5 agosto 2024. In vigore dal 2 febbraio 2026, sono obbligatori negli appalti pubblici per l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.
Si applicano agli affidamenti pubblici di servizi di progettazione e direzione lavori, di servizi di manutenzione e di esecuzione di lavori per interventi edilizi: nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Rispetto all'edizione 2022 l'ambito è più largo: entrano esplicitamente i servizi di manutenzione e gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione. Il regime precedente è rimasto applicabile soltanto agli appalti integrati e ai lavori fondati su progetti validati sotto quel regime, e a condizione che il bando fosse pubblicato entro tre mesi dalla validazione: una finestra ormai chiusa.
La parola «minimi» inganna. I criteri ambientali minimi non sono un livello di buone intenzioni sotto il quale è sconveniente stare: sono clausole di gara. L'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici ne impone l'applicazione negli appalti pubblici, e questo li trasforma da obiettivo in requisito — un'offerta che non li rispetta non è un'offerta meno verde, è un'offerta non conforme.
Da qui discende tutto il resto, compreso il motivo per cui riguardano il progettista prima ancora dell'impresa. Una parte consistente dei criteri si soddisfa o si perde in fase di progetto: se il progetto non prescrive ciò che serve, e non prevede come lo si dimostrerà, in cantiere non c'è più modo di recuperare — si può solo constatare che il requisito non è verificabile.
L'edizione precedente — il D.M. 256/2022, con il correttivo del 5 agosto 2024 — è sostituita integralmente, e il nuovo testo assorbe quel correttivo invece di stratificarcisi sopra. Il cambiamento più visibile è l'ampiezza: entrano esplicitamente i servizi di manutenzione e gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione, cioè due casi che nella pratica coprono buona parte degli interventi sul patrimonio esistente.
| Fronte | Direzione del cambiamento |
|---|---|
| Ambito | Da progettazione e lavori a progettazione, lavori, manutenzione e affidamenti congiunti. |
| Raccordo normativo | Allineamento al Codice dei contratti del 2023, che nel 2022 non esisteva ancora. |
| Prodotti da costruzione | Maggiore peso alle dichiarazioni ambientali di prodotto e alla loro verificabilità. |
| Fine vita | Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione trattata come requisito documentale, non come intenzione. |
| Criteri sociali | Condizioni del personale di cantiere e profili ESG entrano fra i criteri, accanto a quelli ambientali. |
I CAM non chiedono soltanto che una cosa sia vera, chiedono che sia dimostrabile con un documento definito. È qui che si concentrano i problemi reali: un materiale può essere ottimo e restare inutilizzabile ai fini della gara perché il produttore non ha la dichiarazione ambientale di prodotto, o perché ce l'ha con regole di categoria diverse da quelle richieste.
Le dichiarazioni ambientali di prodotto si redigono secondo le regole della UNI EN 15804, che fissa che cosa un'EPD debba contenere e come vada calcolata perché due prodotti siano confrontabili. Il legame è quello che rende i CAM verificabili invece che dichiarativi, ed è anche il punto in cui si agganciano alla Tassonomia europea e al regolamento sui prodotti da costruzione: la stessa dichiarazione serve a più regimi.
Dal 2 febbraio 2026, sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025. La disciplina precedente è rimasta applicabile solo agli appalti integrati e ai lavori fondati su progetti validati sotto il vecchio regime, con bando pubblicato entro tre mesi dalla validazione: una finestra che a oggi è chiusa.
Fuori dal regime transitorio, non rispetta i CAM vigenti. Poiché l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 ne impone l'applicazione negli appalti pubblici, l'effetto pratico è il mancato rispetto delle prescrizioni di gara. È l'errore più costoso che si possa fare con questo decreto, ed è facile commetterlo perché molte guide e capitolati in circolazione riportano ancora l'edizione 2022.
Non direttamente: sono uno strumento del contratto pubblico. Diventano però rilevanti per gli interventi privati che accedono a incentivi o a strumenti finanziari che li richiamano, e sono ormai un riferimento riconosciuto anche fuori dall'appalto per definire una soglia di qualità ambientale.
Nel testo del decreto e nei suoi allegati, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e consultabili gratuitamente alla fonte indicata in questa scheda. È un decreto ministeriale, quindi testo a riproduzione libera: si può citare e riassumere senza restrizioni, a differenza delle norme UNI a cui rinvia.