Norma sostituita — il testo di riferimento è ora D.M. 24/11/2025. Un testo abrogato può restare applicabile in transizione: verificare le date prima di usarlo.
Definiva i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento della progettazione e dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, obbligatori negli appalti pubblici. È stato abrogato: i CAM edilizia vigenti sono quelli del D.M. 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, che sostituiscono integralmente l'edizione 2022 e ne recepiscono il correttivo del 5 agosto 2024. Questa scheda resta come riferimento storico e per i procedimenti conclusi sotto il regime precedente.
Riguardava gli appalti pubblici di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici. Dal 2 febbraio 2026 il riferimento sono i CAM edilizia del D.M. 24 novembre 2025. Il regime precedente è rimasto applicabile soltanto agli appalti integrati e ai lavori fondati su progetti validati sotto quel regime, e a condizione che il bando fosse pubblicato entro tre mesi dalla validazione: una finestra ormai chiusa.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali che la pubblica amministrazione inserisce nei propri appalti per ridurre l'impatto delle opere lungo l'intero ciclo di vita. Per l'edilizia li definisce il D.M. 23 giugno 2022, in vigore dal 4 dicembre 2022, che ha sostituito il precedente D.M. 11 ottobre 2017. Non sono una raccomandazione: sono lo strumento operativo del Green Public Procurement, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione.
La loro forza sta nell'obbligatorietà. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 57) ne impone l'applicazione negli appalti a prescindere dall'importo: chi progetta o costruisce per un committente pubblico deve rispettarli e documentarli, e l'offerta che ignora i criteri di base viene esclusa.
Il decreto distingue criteri di base, obbligatori, e criteri premianti, che attribuiscono punteggio all'offerta migliore. I requisiti non riguardano solo i materiali: coprono l'edificio nel suo complesso, i singoli componenti edilizi e la gestione del cantiere, e si distribuiscono lungo tutte le fasi della gara.
Sui materiali i CAM agiscono su più leve contemporaneamente: contenuto di materia riciclata o recuperata per le diverse famiglie (calcestruzzo, acciaio, laterizi, isolanti, legno), limitazione delle sostanze pericolose, impiego di materie rinnovabili e, soprattutto, progettazione per il disassemblaggio. Una quota in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, fissata dal decreto, deve poter essere a fine vita sottoposta a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile.
| Leva | Cosa chiede | Come si dimostra |
|---|---|---|
| Contenuto di riciclato | quote minime di materia riciclata o recuperata per famiglia di materiale | certificazioni di prodotto o dichiarazioni del fabbricante |
| Disassemblabilità | componenti progettati per la demolizione selettiva e il riciclo a fine vita | relazione di progetto sul fine vita |
| Sostanze pericolose | esclusione o limitazione (es. CMR e sostanze in Candidate List REACH) | schede tecniche e di sicurezza |
| Prestazioni ambientali | trasparenza degli impatti del prodotto | EPD/DAP secondo UNI EN 15804 |
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Sì. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 57) ne impone l'inserimento negli appalti pubblici a prescindere dall'importo. I criteri di base sono vincolanti e la loro violazione comporta l'esclusione; i criteri premianti attribuiscono punteggio.
I criteri di base sono requisiti minimi obbligatori: l'offerta che non li rispetta è esclusa. I criteri premianti sono migliorativi e volontari: chi li soddisfa ottiene punteggio aggiuntivo in graduatoria.
Non direttamente: si applicano agli appalti pubblici. Tuttavia molti bandi, incentivi e protocolli di sostenibilità li richiamano, e restano un riferimento di buona pratica anche per i lavori privati.
Significa concepire l'edificio e i suoi componenti in modo che, a fine vita, possano essere smontati con demolizione selettiva e i materiali recuperati o riciclati, invece di diventare rifiuto indifferenziato.