Fissa i limiti inderogabili che gli strumenti urbanistici comunali devono rispettare: densità edilizia, altezze, distanze tra i fabbricati e dotazioni minime di spazi pubblici (standard urbanistici). Suddivide il territorio in zone territoriali omogenee (A–F).
Si applica alla pianificazione urbanistica comunale e ai nuovi interventi edilizi. Resta in vigore in forza del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001). I Comuni e le Regioni non possono derogare in senso meno restrittivo ai limiti minimi (es. la distanza tra fabbricati), ma possono prevedere prescrizioni più rigorose.
Se il Testo Unico stabilisce con quale titolo si costruisce, il D.M. 1444/1968 stabilisce con quali limiti. È una norma del 1968 ma ancora oggi un riferimento quotidiano, soprattutto per tre cose: la suddivisione del territorio in zone, le distanze minime tra edifici e gli standard di spazi pubblici.
Il decreto classifica ogni porzione di territorio in una zona omogenea, e da questa dipendono densità, altezze e dotazioni minime di spazi pubblici.
| Zona | Cosa indica |
|---|---|
| A | centri storici e di interesse ambientale |
| B | parti del territorio già edificate (di completamento) |
| C | parti destinate a nuovi insediamenti (espansione) |
| D | insediamenti produttivi / industriali |
| E | zone agricole |
| F | attrezzature e servizi di interesse generale |
Accanto a zone e distanze, il decreto impone agli strumenti urbanistici una dotazione minima di spazi pubblici proporzionata agli abitanti insediabili: per gli insediamenti residenziali, almeno 18 mq per abitante, ripartiti tra istruzione, attrezzature di interesse comune, verde e sport, parcheggi. Le zone produttive e direzionali seguono criteri diversi. A questi si aggiungono i limiti di densità edilizia e di altezza, differenziati per zona.
| Destinazione | mq/abitante |
|---|---|
| Istruzione (asili, scuole dell'obbligo) | 4,5 |
| Attrezzature di interesse comune | 2,0 |
| Verde attrezzato e sport | 9,0 |
| Parcheggi | 2,5 |
| Totale | 18,0 |
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Si applica alle nuove costruzioni, fuori dalle zone A, quando una parete finestrata fronteggia la parete di un altro edificio: l'art. 9, n. 2 dice «pareti finestrate e pareti di edifici antistanti», quindi non occorre che entrambe abbiano finestre. Il Comune non può ridurla, può solo imporre distanze maggiori. Dal 2013 l'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 permette però a Regioni e Province autonome di prevedere deroghe nell'ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici: la risposta definitiva sta sempre anche nella legge regionale, non solo nel decreto del 1968.
Sono le dotazioni minime di spazi pubblici (verde, parcheggi, scuole, servizi) che il decreto impone in rapporto agli abitanti insediabili. Servono a garantire una qualità minima dell'insediamento e vincolano la pianificazione comunale.
Sì. Il D.M. 1444/1968 resta vigente in forza dell'art. 136 del Testo Unico Edilizia ed è quotidianamente applicato, in particolare per zone omogenee e distanze. Il contesto intorno a esso si è però mosso: l'art. 2-bis del Testo Unico, introdotto nel 2013 e più volte integrato, consente a Regioni e Province autonome di dettare disposizioni derogatorie nell'ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici. È inoltre oggetto di numerose pronunce che ne hanno chiarito la portata.
Per gli insediamenti residenziali il decreto fissa almeno 18 mq per abitante, ripartiti tra istruzione, attrezzature di interesse comune, verde e sport, parcheggi. Le zone produttive e direzionali seguono criteri diversi, e i Comuni possono prevedere dotazioni maggiori.