Decreto attuativo della Legge 13/1989: fissa le prescrizioni tecniche che garantiscono accessibilità, adattabilità e visitabilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Definisce i tre livelli di qualità dello spazio e i parametri dimensionali (rampe, porte, spazi di manovra, servizi igienici, ascensori) per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si applica agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, di nuova costruzione e alle ristrutturazioni, anche parziali. Per gli edifici e gli spazi pubblici le prescrizioni tecniche analoghe sono dettate dal D.P.R. 503/1996. I criteri sono oggi richiamati dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001, artt. 77-82).
Il decreto non impone un unico standard, ma gradua la qualità dello spazio costruito su tre livelli crescenti. La scelta dipende dalla destinazione d'uso e dal tipo di intervento: un'abitazione privata di nuova costruzione deve garantire almeno la visitabilità e l'adattabilità, mentre le parti comuni e l'edilizia residenziale pubblica tendono all'accessibilità piena.
La visitabilità garantisce che una persona con ridotta o impedita capacità motoria possa accedere agli spazi di relazione — soggiorno e zona pranzo — e ad almeno un servizio igienico dell'unità immobiliare. È il requisito tipico delle nuove abitazioni: non tutto l'alloggio deve essere accessibile, ma il nucleo di relazione e un bagno sì.
Le prescrizioni si traducono in poche misure-chiave che il progettista verifica sistematicamente lungo il percorso d'uso, dall'ingresso agli spazi interni.
| Elemento | Parametro di riferimento |
|---|---|
| Rotazione sedia a ruote | Ø 1,50 m |
| Porta principale (luce netta) | ≥ 0,80 m |
| Porte interne (luce netta) | ≥ 0,75 m |
| Rampa — pendenza | ≤ 8% |
| Rampa — larghezza | ≥ 0,90 m |
| Soglia / dislivello | ≤ 2,5 cm |
| Corridoio / passaggio | ≥ 1,00 m |
| Ascensore (cabina, accessibilità) | 1,40 × 1,10 m, porta ≥ 0,80 m |
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Sono tre livelli crescenti. L'accessibilità è la fruizione piena, sicura e autonoma di spazi e attrezzature. La visitabilità garantisce l'accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico. L'adattabilità è la possibilità di rendere accessibile lo spazio in un secondo momento, con lavori limitati.
Dipende dalla destinazione d'uso. Le nuove unità residenziali devono di norma garantire visitabilità e adattabilità; le parti comuni degli edifici, l'edilizia residenziale pubblica e molti locali aperti al pubblico richiedono invece l'accessibilità. Il progettista individua il livello caso per caso.
Sì, anche per le ristrutturazioni parziali. Sull'esistente si applica il criterio dell'adattabilità e sono ammesse soluzioni alternative o deroghe motivate quando il rispetto puntuale dei parametri è tecnicamente impossibile, purché sia garantito un livello di fruibilità equivalente.
È l'asseverazione con cui il progettista attesta che il progetto rispetta le prescrizioni del D.M. 236/1989. Senza di essa non si ottengono il titolo abilitativo e il certificato di agibilità: è il principale strumento di controllo del rispetto della norma.
In generale l'8%. Sono ammesse pendenze maggiori solo per tratti brevi, secondo un rapporto fra lunghezza e pendenza, e occorrono ripiani orizzontali di sosta lungo il percorso e a ogni cambio di direzione.
Per gli edifici e gli spazi pubblici si applica il D.P.R. 503/1996, che detta prescrizioni tecniche analoghe richiamando gli stessi criteri del D.M. 236/1989. I due provvedimenti condividono l'impianto e i parametri dimensionali.