Vai al contenuto principale
ARCHITHECA.
Navigatore AdempimentiBetaMacchina del TempoBetaVerificatore di CapitolatoBetaBlueprintIn arrivoEsame di StatoBeta
MaterialiSistemi costruttivi
NormativeProcessi CostruttiviLessicoLa rete
Journal
ARCHITHECA.
STRUMENTI
BlueprintNavigatore AdempimentiMacchina del TempoVerificatore di CapitolatoEsame di Stato
MATERIA
MaterialiSistemi costruttivi
KNOWLEDGE
NormativeProcessi CostruttiviLessicoLa reteJournal

Newsletter

Il magazine, ogni tanto.

Nuovi pezzi, materiali e note dal campo. Niente spam, disiscrizione quando vuoi.

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy.

ARCHITHECA.

Libreria materica e rivista di architettura, tecnica costruttiva e cultura del progetto.

Esplora

HomeJournalBlueprintMaterialiSistemi costruttiviCerca

Knowledge

NormativeProcessi CostruttiviLessicoLa reteIndice generaleEsame di Stato

Info

Metodo & Chi siamoProponi un temaPrivacy e Note legaliContatti

© 2026 Architheca — Tutti i diritti riservati

Progetto editoriale indipendente
← Tutte le normative
● Testo libero · riproducibile
D.M. 28/10/2025

Il nuovo decreto requisiti minimi: gli allegati riscritti

VigenteEnergia & ImpiantiLegge/DecretoCogente● Verificato

Abstract

TAV. 00

Aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 sostituendone integralmente l'Allegato 1 — criteri generali e requisiti di prestazione energetica — e l'Allegato 2 — norme tecniche di riferimento. Il decreto del 2015 resta la cornice: cambia il contenuto che vi si legge dentro. Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2025, è pienamente operativo dal 3 giugno 2026, dopo un periodo transitorio di 180 giorni; per i titoli abilitativi richiesti fino a quella data continua ad applicarsi l'Allegato 1 nella versione del 2015.

Campo di applicazione

TAV. 01

Riguarda la progettazione energetica di tutti gli interventi edilizi: nuove costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni e interventi sugli edifici esistenti. Non introduce un adempimento a sé: riscrive il testo che il progettista già consultava — l'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 — e l'elenco delle norme tecniche a cui quel testo rinvia. Lo spartiacque è la data di richiesta del titolo abilitativo.

Approfondimento

TAV. A
AGGIORNAMENTO

Non è un decreto nuovo che si affianca al vecchio: è il vecchio che cambia pelle. Il D.M. 26 giugno 2015 resta in vigore come cornice, ma i suoi Allegati 1 e 2 — cioè la parte che si consulta davvero — sono stati sostituiti per intero. Chi cerca «i requisiti minimi» oggi deve sapere quale delle due versioni governa il proprio fascicolo: la risposta dipende dalla data in cui è stato richiesto il titolo abilitativo.

Un aggiornamento, non una sostituzione

La distinzione conta perché cambia dove si guarda. Il decreto del 2015 non è abrogato: continua a essere il testo che attua il D.Lgs. 192/2005 e che stabilisce come si calcola la prestazione energetica di un edificio e quali requisiti deve rispettare. È cambiato il contenuto dei suoi due allegati: l'Allegato 1, che porta i criteri generali e i requisiti di prestazione, e l'Allegato 2, che elenca le norme tecniche con cui quei calcoli si eseguono. Un riferimento che cita «l'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015» resta formalmente corretto e rinvia però, oggi, a un testo diverso da quello di ieri.

Quale testo governa il mio progetto?
  1. 01
    Si guarda la data del titoloNon conta la data di consegna del progetto né quella di inizio lavori: il discrimine è la data in cui è stato richiesto il titolo abilitativo.
  2. 02
    Titolo richiesto fino al 3 giugno 2026Si applicano le regole contenute nell'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 nella versione precedente. Il fascicolo prosegue sotto quel regime anche se i lavori finiscono dopo.
  3. 03
    Titolo richiesto dal 3 giugno 2026Si applicano i nuovi Allegati 1 e 2: cambiano definizioni, verifiche dell'involucro, prescrizioni su automazione e ricarica elettrica, e le norme tecniche di calcolo richiamate.
  4. 04
    Si verifica il motore di calcoloLe metodologie richiamate dal nuovo Allegato 2 sono aggiornate: un calcolo eseguito con un software fermo alle versioni precedenti delle norme tecniche non produce le verifiche richieste.

Il ponte termico entra nel calcolo

Il nuovo Allegato 1 allinea la definizione di ponte termico alla UNI EN ISO 10211 e ne rende più stringente il trattamento nelle verifiche dell'involucro, a partire dal coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione. È un cambiamento che si sente in progettazione prima che in cantiere: sposta il peso dal solo spessore dell'isolante alla continuità dello strato isolante nei nodi — attacchi a terra, balconi, serramenti, coperture — che è esattamente dove i ponti termici si formano.

Che cosa contiene ciascuna parte del provvedimento
ParteContieneChe cosa è cambiato
Allegato 1Criteri generali e requisiti di prestazione energeticaSostituito per intero: definizioni, verifiche di involucro, prescrizioni su automazione e su infrastrutture di ricarica
Allegato 2Norme tecniche di riferimento per il calcoloAggiornato: fra le altre, le parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la UNI EN 15193 per l'illuminazione degli edifici non residenziali
ArticolatoDisposizioni che modificano il decreto del 2015Interviene su definizioni, metodologie di calcolo e rinvii alle norme tecniche
Sintesi redazionale a scopo informativo: descrive la struttura del provvedimento, non ne riproduce il testo.
Due cantieri gemelli, due regole

Due villette identiche, stesso committente, stesso progettista. Per la prima il permesso di costruire è stato richiesto a maggio 2026, per la seconda a luglio. La prima si progetta e si verifica con il vecchio Allegato 1, la seconda con il nuovo. Non è un cavillo: le due relazioni tecniche citano lo stesso decreto e contengono verifiche diverse, e chi le legge deve poter capire perché.

Automazione, contabilizzazione, ricarica elettrica

Il nuovo Allegato 1 porta al centro tre temi che prima stavano ai margini. La regolazione ambiente per ambiente e la contabilizzazione dei consumi diventano elementi ordinari della ristrutturazione, non opzioni virtuose; i sistemi di automazione e controllo dell'edificio — i BACS — entrano nelle prescrizioni invece di restare una raccomandazione. La ricarica dei veicoli elettrici ha un capitolo proprio, con prescrizioni distinte fra edifici residenziali e non residenziali e una definizione nuova, il «parcheggio adiacente all'edificio», che serve a stabilire quando l'obbligo scatta.

Che cosa non si trova in questa scheda

Qui si descrivono struttura e logica del provvedimento, non i suoi valori. Le soglie numeriche si leggono nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che è gratuito e liberamente consultabile: il collegamento è in fondo alla pagina. Le norme tecniche richiamate dall'Allegato 2 — le UNI/TS 11300, la UNI EN ISO 10211, la UNI EN 15193 — sono invece protette da diritto d'autore e a pagamento: se ne descrive il ruolo, mai il contenuto.

ATTENZIONE

Il rinvio alle norme tecniche non è neutro. L'Allegato 2 non contiene i metodi di calcolo: li richiama. Significa che l'aggiornamento di una UNI/TS può cambiare l'esito di una verifica senza che il decreto venga toccato — ed è la ragione per cui in relazione andrebbe scritta la versione del motore di calcolo, non soltanto il suo nome.

Punti chiave

TAV. K
  • Sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2 del D.M. 26 giugno 2015: il decreto del 2015 resta, i suoi contenuti tecnici no.
  • Pienamente operativo dal 3 giugno 2026, 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025.
  • Il regime transitorio è ancorato alla data del titolo: per i titoli richiesti fino al 3 giugno 2026 restano applicabili le regole del vecchio Allegato 1.
  • Il ponte termico entra nel calcolo con una definizione allineata alla UNI EN ISO 10211 e un trattamento più stringente nella verifica dell'involucro.
  • Automazione (BACS) e contabilizzazione diventano centrali nelle ristrutturazioni; la ricarica dei veicoli elettrici ha un capitolo dedicato, distinto fra residenziale e non residenziale.
  • Il nuovo Allegato 2 aggiorna le norme tecniche di calcolo richiamate, fra cui le parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la UNI EN 15193 per l'illuminazione.

Materiali soggetti

TAV. M
MAT.35/58L
Lana Minerale
Lana di Roccia
MAT.39/62P
Polimero Sintetico (EPS)
Polistirene Grafitato
MAT.38/61F
Fibra di Legno (WF)
Fibra di Legno
MAT.41/64A
Aerogel di Silice
Aerogel
MAT.46/69T
Vetro Isolante Passivhaus
Triplo Vetro Basso-Emissivo
MAT.37/60S
Materiale Naturale (ICB)
Sughero Espanso

Processi coinvolti

TAV. P
PRC.01Cappotto Termico (ETICS)PRC.02Facciata Ventilata

Domande frequenti

TAV. Q
Il D.M. 26 giugno 2015 è ancora in vigore?

Sì. Non è stato abrogato: resta il decreto che attua il D.Lgs. 192/2005. Sono stati sostituiti i suoi Allegati 1 e 2, cioè la parte tecnica che si consulta. Citare «il D.M. 26 giugno 2015» oggi è corretto, ma va precisato in quale versione degli allegati.

Quale versione si applica al mio progetto?

Dipende dalla data in cui è stato richiesto il titolo abilitativo. Fino al 3 giugno 2026 valgono le regole del vecchio Allegato 1, anche se i lavori proseguono dopo; per i titoli richiesti a partire da quella data valgono i nuovi allegati.

Perché la data è il 3 giugno 2026 se il decreto è del 28 ottobre 2025?

Perché il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 dicembre 2025. I 180 giorni scadono il 3 giugno 2026: è la data da cui il decreto è pienamente operativo.

Devo rifare i calcoli con un software aggiornato?

Per i fascicoli che ricadono sotto i nuovi allegati sì: le norme tecniche richiamate dall'Allegato 2 sono aggiornate e un motore di calcolo fermo alle versioni precedenti non produce le verifiche richieste.

Glossario

TAV. G
Edificio di riferimento
Edificio virtuale identico a quello reale per geometria, orientamento, destinazione d'uso e contesto climatico, ma con parametri energetici fissati dal decreto. L'edificio reale è conforme se non fa peggio del proprio gemello di riferimento.
BACS
Building Automation and Control System: l'insieme dei dispositivi che regolano e controllano gli impianti dell'edificio. Con il nuovo Allegato 1 non è più una raccomandazione ma una prescrizione in una parte degli interventi.
Parcheggio adiacente all'edificio
Definizione introdotta dal decreto per stabilire quando scattano le prescrizioni sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici: senza di essa l'obbligo resterebbe indeterminato nei casi di parcheggio non contiguo.

Scheda dati

Ente
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Tipo
Legge/Decreto
Cogenza
Cogente
Livello
Nazionale
Anno
2025
In vigore
3 giu 2026
Leggi il testo ufficiale (gratis) ↗
gazzettaufficiale.it ›
Ultima verifica: 12 ago 2026
Stato: Verificato
Norme collegate
ModificaD.M. 26/06/2015Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (il 'decreto requisiti minimi')sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2AttuaD.Lgs. 192/2005Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'ediliziaaggiorna metodologie di calcolo e requisiti minimi

Radar

Sorveglia questa norma

Ti scriviamo se cambia il suo stato di vigenza o editoriale. Niente spam.

Continuando accetti la Privacy Policy.

Incorpora la targa
D.M. 28/10/2025 — stato di vigenza su Architheca

Copia questo snippet: lo stato di vigenza resta aggiornato da solo.

<a href="https://www.architheca.com/it/normative/dm-28-10-2025-requisiti-minimi"><img src="https://www.architheca.com/api/targa/dm-28-10-2025-requisiti-minimi?locale=it" alt="D.M. 28/10/2025 — Architheca" width="420" height="130" style="border:0"/></a>

Lingua, tema, altre targhe →

Contenuto informativo. Non è consulenza legale. Verifica vigenza e testo esatto sulla fonte ufficiale.