Aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 sostituendone integralmente l'Allegato 1 — criteri generali e requisiti di prestazione energetica — e l'Allegato 2 — norme tecniche di riferimento. Il decreto del 2015 resta la cornice: cambia il contenuto che vi si legge dentro. Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2025, è pienamente operativo dal 3 giugno 2026, dopo un periodo transitorio di 180 giorni; per i titoli abilitativi richiesti fino a quella data continua ad applicarsi l'Allegato 1 nella versione del 2015.
Riguarda la progettazione energetica di tutti gli interventi edilizi: nuove costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni e interventi sugli edifici esistenti. Non introduce un adempimento a sé: riscrive il testo che il progettista già consultava — l'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 — e l'elenco delle norme tecniche a cui quel testo rinvia. Lo spartiacque è la data di richiesta del titolo abilitativo.
La distinzione conta perché cambia dove si guarda. Il decreto del 2015 non è abrogato: continua a essere il testo che attua il D.Lgs. 192/2005 e che stabilisce come si calcola la prestazione energetica di un edificio e quali requisiti deve rispettare. È cambiato il contenuto dei suoi due allegati: l'Allegato 1, che porta i criteri generali e i requisiti di prestazione, e l'Allegato 2, che elenca le norme tecniche con cui quei calcoli si eseguono. Un riferimento che cita «l'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015» resta formalmente corretto e rinvia però, oggi, a un testo diverso da quello di ieri.
Il nuovo Allegato 1 allinea la definizione di ponte termico alla UNI EN ISO 10211 e ne rende più stringente il trattamento nelle verifiche dell'involucro, a partire dal coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione. È un cambiamento che si sente in progettazione prima che in cantiere: sposta il peso dal solo spessore dell'isolante alla continuità dello strato isolante nei nodi — attacchi a terra, balconi, serramenti, coperture — che è esattamente dove i ponti termici si formano.
| Parte | Contiene | Che cosa è cambiato |
|---|---|---|
| Allegato 1 | Criteri generali e requisiti di prestazione energetica | Sostituito per intero: definizioni, verifiche di involucro, prescrizioni su automazione e su infrastrutture di ricarica |
| Allegato 2 | Norme tecniche di riferimento per il calcolo | Aggiornato: fra le altre, le parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la UNI EN 15193 per l'illuminazione degli edifici non residenziali |
| Articolato | Disposizioni che modificano il decreto del 2015 | Interviene su definizioni, metodologie di calcolo e rinvii alle norme tecniche |
Il nuovo Allegato 1 porta al centro tre temi che prima stavano ai margini. La regolazione ambiente per ambiente e la contabilizzazione dei consumi diventano elementi ordinari della ristrutturazione, non opzioni virtuose; i sistemi di automazione e controllo dell'edificio — i BACS — entrano nelle prescrizioni invece di restare una raccomandazione. La ricarica dei veicoli elettrici ha un capitolo proprio, con prescrizioni distinte fra edifici residenziali e non residenziali e una definizione nuova, il «parcheggio adiacente all'edificio», che serve a stabilire quando l'obbligo scatta.
Qui si descrivono struttura e logica del provvedimento, non i suoi valori. Le soglie numeriche si leggono nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che è gratuito e liberamente consultabile: il collegamento è in fondo alla pagina. Le norme tecniche richiamate dall'Allegato 2 — le UNI/TS 11300, la UNI EN ISO 10211, la UNI EN 15193 — sono invece protette da diritto d'autore e a pagamento: se ne descrive il ruolo, mai il contenuto.
Sì. Non è stato abrogato: resta il decreto che attua il D.Lgs. 192/2005. Sono stati sostituiti i suoi Allegati 1 e 2, cioè la parte tecnica che si consulta. Citare «il D.M. 26 giugno 2015» oggi è corretto, ma va precisato in quale versione degli allegati.
Dipende dalla data in cui è stato richiesto il titolo abilitativo. Fino al 3 giugno 2026 valgono le regole del vecchio Allegato 1, anche se i lavori proseguono dopo; per i titoli richiesti a partire da quella data valgono i nuovi allegati.
Perché il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 dicembre 2025. I 180 giorni scadono il 3 giugno 2026: è la data da cui il decreto è pienamente operativo.
Per i fascicoli che ricadono sotto i nuovi allegati sì: le norme tecniche richiamate dall'Allegato 2 sono aggiornate e un motore di calcolo fermo alle versioni precedenti non produce le verifiche richieste.