La legge quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici. Recepisce le direttive europee EPBD e definisce i requisiti minimi per edifici nuovi e oggetto di intervento, l'Attestato di Prestazione Energetica, gli edifici a energia quasi zero e la disciplina di esercizio e ispezione degli impianti termici, demandando i valori limite ai decreti attuativi.
Si applica agli edifici nuovi ed esistenti, pubblici e privati, e ai loro impianti tecnici: progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, attestazione della prestazione in caso di costruzione, compravendita e locazione, esercizio e ispezione degli impianti termici. L'articolo 3 prevede esclusioni puntuali: tra le altre, gli edifici vincolati nei soli limiti in cui il rispetto delle prescrizioni ne altererebbe carattere o aspetto, gli edifici industriali e artigianali riscaldati dal processo produttivo, gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m² e i luoghi di culto. Riguarda progettisti, certificatori energetici, costruttori, proprietari, conduttori e responsabili d'impianto.
Il D.Lgs. 192/2005 è la legge quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici. Nato per recepire la direttiva 2002/91/CE (EPBD), è stato profondamente riscritto nel tempo — prima dal D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013, che ha recepito la direttiva 2010/31/UE, poi dal D.Lgs. 48/2020, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/844 — al punto che il titolo vigente cita oggi tutte e tre le direttive. Il decreto definisce criteri, metodologie e strumenti per migliorare la prestazione energetica del parco edilizio: requisiti minimi per gli edifici nuovi e per quelli oggetto di intervento, attestazione della prestazione energetica, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, requisiti dei soggetti certificatori, controlli e sanzioni.
È una norma "a due piani": il decreto fissa principi, definizioni e obblighi, e rinvia ai decreti attuativi i valori numerici. Il principale è il D.M. 26 giugno 2015, cosiddetto "requisiti minimi", che stabilisce le metodologie di calcolo e i limiti prestazionali — trasmittanze, indici di prestazione, efficienze — attraverso il confronto con l'edificio di riferimento, un edificio identico per geometria e uso ma con parametri energetici predefiniti.
Il sistema gradua i requisiti sull'estensione dell'intervento. Alle nuove costruzioni — incluse le demolizioni e ricostruzioni e gli ampliamenti rilevanti — si applica l'intero pacchetto prestazionale, compreso l'obbligo di edificio a energia quasi zero. La ristrutturazione importante di primo livello interessa l'involucro per oltre il 50 per cento della superficie disperdente lorda con contestuale rifacimento dell'impianto termico: i requisiti si verificano sull'intero edificio. Quella di secondo livello interessa l'involucro per oltre il 25 per cento della superficie disperdente: i requisiti riguardano la porzione oggetto di intervento. Sotto queste soglie si parla di riqualificazione energetica: le verifiche si limitano ai singoli componenti ed elementi interessati.
I valori limite associati a ciascun livello non sono nel decreto: stanno nel D.M. 26 giugno 2015 e nei suoi aggiornamenti, a cui questa scheda rimanda senza riprodurne le tabelle. L'aggiornamento oggi rilevante è il D.M. 28 ottobre 2025, che ha sostituito integralmente gli Allegati 1 e 2 del decreto del 2015 con efficacia dal 3 giugno 2026: per i titoli richiesti prima di quella data valgono ancora gli allegati precedenti.
L'articolo 6 disciplina l'APE, che dal 2013 ha sostituito il vecchio attestato di certificazione energetica. È obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, in caso di vendita, di trasferimento a titolo oneroso e di nuovo contratto di locazione; la classe energetica va riportata negli annunci commerciali di vendita e locazione. L'attestato ha una validità massima di dieci anni, condizionata al rispetto dei controlli di efficienza energetica degli impianti previsti dal libretto, e decade in caso di interventi che ne modificano la classe.
Le Linee guida nazionali per l'attestazione — aggiornate anch'esse con decreto 26 giugno 2015 — definiscono il modello unico nazionale e la scala in dieci classi, dalla A4, la più efficiente, alla G. L'APE è redatto da soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. 75/2013 e confluisce nel sistema informativo nazionale SIAPE, gestito da ENEA.
L'articolo 4-bis fissa l'approdo: dal 1° gennaio 2019 i nuovi edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici, devono essere a energia quasi zero (nZEB) — fabbisogno molto basso, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. La definizione operativa, con i parametri rinforzati e gli obblighi di integrazione delle rinnovabili, sta nel D.M. 26 giugno 2015 e nella disciplina sulle fonti rinnovabili. Il decreto si inserisce così nella traiettoria europea verso la decarbonizzazione del parco edilizio al 2050, sostenuta dalle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine.
Il testo vigente e coordinato del decreto, con le modifiche stratificate nel tempo, è consultabile gratuitamente su Normattiva alla fonte ufficiale indicata in questa scheda.
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, e in caso di vendita, trasferimento a titolo oneroso o nuovo contratto di locazione. La classe energetica deve inoltre comparire negli annunci commerciali di vendita e locazione.
La validità massima è di dieci anni, a condizione che siano rispettati i controlli di efficienza energetica degli impianti previsti dal libretto. Decade prima se vengono eseguiti interventi che modificano la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Sono la scala in dieci classi definita dalle Linee guida nazionali del 2015: misurano la prestazione energetica globale dell'immobile in energia primaria non rinnovabile, dalla A4 (la più efficiente) alla G (la meno efficiente), tramite confronto con l'edificio di riferimento.
Un edificio a energia quasi zero ha un fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. È obbligatorio per i nuovi edifici pubblici dal 1° gennaio 2019 e per tutti i nuovi edifici dal 1° gennaio 2021 (art. 4-bis).
Il primo livello interessa l'involucro per oltre il 50% della superficie disperdente lorda con rifacimento dell'impianto termico, e impone la verifica dei requisiti sull'intero edificio. Il secondo livello interessa l'involucro per oltre il 25% della superficie disperdente, con requisiti riferiti alla porzione oggetto di intervento.
Non nel D.Lgs. 192/2005: i valori numerici sono nel D.M. 26 giugno 2015 "requisiti minimi", che definisce anche le metodologie di calcolo e il metodo dell'edificio di riferimento. Occhio all'edizione: il D.M. 28 ottobre 2025 ne ha sostituito integralmente gli Allegati 1 e 2 con efficacia dal 3 giugno 2026, mentre per i titoli abilitativi richiesti prima di quella data restano applicabili gli allegati del 2015.
I soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. 75/2013: tecnici qualificati e indipendenti rispetto all'oggetto della certificazione. Gli attestati confluiscono nel sistema informativo nazionale SIAPE, gestito da ENEA, e nei catasti energetici regionali.
Sì, ed è anzi diventato il riferimento per difetto. La direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV) è in vigore dal 28 maggio 2024, ma il termine di recepimento del 29 maggio 2026 è scaduto senza che l'Italia adottasse il decreto legislativo di attuazione; la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nel luglio 2026. Finché il recepimento non arriva, il D.Lgs. 192/2005 — con i suoi decreti attuativi — resta il riferimento nazionale vigente.