Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Abstract
TAV. 00La legge quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici. Recepisce le direttive europee EPBD e definisce i requisiti minimi per edifici nuovi e oggetto di intervento, l'Attestato di Prestazione Energetica, gli edifici a energia quasi zero e la disciplina di esercizio e ispezione degli impianti termici, demandando i valori limite ai decreti attuativi.
Campo di applicazione
TAV. 01Si applica agli edifici nuovi ed esistenti, pubblici e privati, e ai loro impianti tecnici: progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, attestazione della prestazione in caso di costruzione, compravendita e locazione, esercizio e ispezione degli impianti termici. L'articolo 3 prevede esclusioni puntuali: tra le altre, gli edifici vincolati nei soli limiti in cui il rispetto delle prescrizioni ne altererebbe carattere o aspetto, gli edifici industriali e artigianali riscaldati dal processo produttivo, gli edifici agricoli non residenziali, i fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m² e i luoghi di culto. Riguarda progettisti, certificatori energetici, costruttori, proprietari, conduttori e responsabili d'impianto.
Approfondimento
TAV. ACosa disciplina
Il D.Lgs. 192/2005 è la legge quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici. Nato per recepire la direttiva 2002/91/CE (EPBD), è stato profondamente riscritto nel tempo — prima dal D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013, che ha recepito la direttiva 2010/31/UE, poi dal D.Lgs. 48/2020, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/844 — al punto che il titolo vigente cita oggi tutte e tre le direttive. Il decreto definisce criteri, metodologie e strumenti per migliorare la prestazione energetica del parco edilizio: requisiti minimi per gli edifici nuovi e per quelli oggetto di intervento, attestazione della prestazione energetica, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, requisiti dei soggetti certificatori, controlli e sanzioni.
È una norma "a due piani": il decreto fissa principi, definizioni e obblighi, e rinvia ai decreti attuativi i valori numerici. Il principale è il D.M. 26 giugno 2015, cosiddetto "requisiti minimi", che stabilisce le metodologie di calcolo e i limiti prestazionali — trasmittanze, indici di prestazione, efficienze — attraverso il confronto con l'edificio di riferimento, un edificio identico per geometria e uso ma con parametri energetici predefiniti.
I livelli di intervento
Il sistema gradua i requisiti sull'estensione dell'intervento. Alle nuove costruzioni — incluse le demolizioni e ricostruzioni e gli ampliamenti rilevanti — si applica l'intero pacchetto prestazionale, compreso l'obbligo di edificio a energia quasi zero. La ristrutturazione importante di primo livello interessa l'involucro per oltre il 50 per cento della superficie disperdente lorda con contestuale rifacimento dell'impianto termico: i requisiti si verificano sull'intero edificio. Quella di secondo livello interessa l'involucro per oltre il 25 per cento della superficie disperdente: i requisiti riguardano la porzione oggetto di intervento. Sotto queste soglie si parla di riqualificazione energetica: le verifiche si limitano ai singoli componenti ed elementi interessati.
I valori limite associati a ciascun livello non sono nel decreto: stanno nel D.M. 26 giugno 2015 e nei suoi aggiornamenti, a cui questa scheda rimanda senza riprodurne le tabelle.
L'Attestato di Prestazione Energetica
L'articolo 6 disciplina l'APE, che dal 2013 ha sostituito il vecchio attestato di certificazione energetica. È obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, in caso di vendita, di trasferimento a titolo oneroso e di nuovo contratto di locazione; la classe energetica va riportata negli annunci commerciali di vendita e locazione. L'attestato ha una validità massima di dieci anni, condizionata al rispetto dei controlli di efficienza energetica degli impianti previsti dal libretto, e decade in caso di interventi che ne modificano la classe.
Le Linee guida nazionali per l'attestazione — aggiornate anch'esse con decreto 26 giugno 2015 — definiscono il modello unico nazionale e la scala in dieci classi, dalla A4, la più efficiente, alla G. L'APE è redatto da soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. 75/2013 e confluisce nel sistema informativo nazionale SIAPE, gestito da ENEA.
nZEB e traiettoria europea
L'articolo 4-bis fissa l'approdo: dal 1° gennaio 2019 i nuovi edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici, devono essere a energia quasi zero (nZEB) — fabbisogno molto basso, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. La definizione operativa, con i parametri rinforzati e gli obblighi di integrazione delle rinnovabili, sta nel D.M. 26 giugno 2015 e nella disciplina sulle fonti rinnovabili. Il decreto si inserisce così nella traiettoria europea verso la decarbonizzazione del parco edilizio al 2050, sostenuta dalle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine.
Il testo vigente e coordinato del decreto, con le modifiche stratificate nel tempo, è consultabile gratuitamente su Normattiva alla fonte ufficiale indicata in questa scheda.
Punti chiave
TAV. K- Legge quadro del rendimento energetico in edilizia: recepisce le direttive europee EPBD (2002/91/CE, 2010/31/UE, 2018/844/UE) e demanda i valori limite ai decreti attuativi.
- Requisiti graduati per livello di intervento: nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo e secondo livello (soglie del 50% e 25% della superficie disperdente), riqualificazione energetica.
- APE obbligatorio per nuova costruzione, ristrutturazioni importanti, vendita, trasferimento a titolo oneroso e nuova locazione; la classe energetica va riportata negli annunci commerciali.
- L'APE ha validità massima di dieci anni, condizionata ai controlli di efficienza energetica degli impianti, e classifica gli edifici in dieci classi dalla A4 alla G.
- Edifici a energia quasi zero (nZEB): obbligatori dal 1° gennaio 2019 per i nuovi edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti i nuovi edifici.
- Disciplina esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, con obblighi per proprietari e responsabili d'impianto (libretto, controlli di efficienza periodici).
- I valori limite (trasmittanze, indici di prestazione, efficienze) stanno nel D.M. 26 giugno 2015 "requisiti minimi" e nei suoi aggiornamenti, verificati con il metodo dell'edificio di riferimento.
Materiali soggetti
TAV. MProcessi coinvolti
TAV. PTracce d'esame che la chiamano in causa
TAV. EDove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
Domande frequenti
TAV. QQuando è obbligatorio l'APE?
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, e in caso di vendita, trasferimento a titolo oneroso o nuovo contratto di locazione. La classe energetica deve inoltre comparire negli annunci commerciali di vendita e locazione.
Quanto dura un APE e quando decade?
La validità massima è di dieci anni, a condizione che siano rispettati i controlli di efficienza energetica degli impianti previsti dal libretto. Decade prima se vengono eseguiti interventi che modificano la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Cosa indicano le classi energetiche da A4 a G?
Sono la scala in dieci classi definita dalle Linee guida nazionali del 2015: misurano la prestazione energetica globale dell'immobile in energia primaria non rinnovabile, dalla A4 (la più efficiente) alla G (la meno efficiente), tramite confronto con l'edificio di riferimento.
Cos'è un edificio nZEB e da quando è obbligatorio?
Un edificio a energia quasi zero ha un fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. È obbligatorio per i nuovi edifici pubblici dal 1° gennaio 2019 e per tutti i nuovi edifici dal 1° gennaio 2021 (art. 4-bis).
Che differenza c'è tra ristrutturazione importante di primo e di secondo livello?
Il primo livello interessa l'involucro per oltre il 50% della superficie disperdente lorda con rifacimento dell'impianto termico, e impone la verifica dei requisiti sull'intero edificio. Il secondo livello interessa l'involucro per oltre il 25% della superficie disperdente, con requisiti riferiti alla porzione oggetto di intervento.
Dove trovo i valori limite di trasmittanza e di prestazione?
Non nel D.Lgs. 192/2005: i valori numerici sono nel D.M. 26 giugno 2015 "requisiti minimi" e nei suoi aggiornamenti, che definiscono anche le metodologie di calcolo e il metodo dell'edificio di riferimento. Verificare sempre la versione vigente del decreto attuativo.
Chi può redigere un APE?
I soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. 75/2013: tecnici qualificati e indipendenti rispetto all'oggetto della certificazione. Gli attestati confluiscono nel sistema informativo nazionale SIAPE, gestito da ENEA, e nei catasti energetici regionali.
Il D.Lgs. 192/2005 è ancora vigente dopo la direttiva "case green"?
Sì. La direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV) è in vigore dal 28 maggio 2024 con termine di recepimento al 29 maggio 2026, ma finché il decreto italiano di recepimento non sarà adottato il D.Lgs. 192/2005 resta il riferimento nazionale vigente.
Glossario
TAV. G- APE — Attestato di Prestazione Energetica
- Documento che descrive la prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare e ne assegna la classe; obbligatorio per costruzione, vendita, nuova locazione e ristrutturazioni importanti.
- Edificio a energia quasi zero (nZEB)
- Edificio ad altissima prestazione con fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili prodotte in sito o nelle vicinanze.
- Ristrutturazione importante
- Intervento che interessa l'involucro per oltre il 25% della superficie disperdente lorda: di primo livello (oltre il 50% con rifacimento dell'impianto termico) o di secondo livello.
- Riqualificazione energetica
- Intervento sotto le soglie della ristrutturazione importante: i requisiti minimi si applicano ai soli componenti edilizi e impiantistici interessati dai lavori.
- Edificio di riferimento
- Edificio virtuale identico a quello reale per geometria, orientamento e uso, ma con parametri energetici predefiniti dal D.M. 26/06/2015: è il termine di confronto per verificare i requisiti minimi.
- Indice di prestazione energetica globale (EPgl)
- Energia primaria annua richiesta per i servizi energetici dell'edificio per unità di superficie utile (kWh/m² anno); nella versione non rinnovabile determina la classe dell'APE.
- Attestato di qualificazione energetica (AQE)
- Documento di fine lavori, asseverato dal direttore dei lavori, che dichiara i requisiti prestazionali raggiunti dall'edificio; non sostituisce l'APE, redatto da un soggetto indipendente.
- Superficie disperdente lorda
- Superficie dell'involucro che separa il volume climatizzato dall'esterno, dal terreno e dagli ambienti non climatizzati: è la grandezza su cui si misurano le soglie del 25% e del 50% dei livelli di intervento.