Approva le norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo un approccio prestazionale e flessibile (Regola Tecnica Orizzontale) per la progettazione della sicurezza antincendio. Definisce strategie, misure e livelli di prestazione. Nato nel 2015 come alternativa alle regole tecniche tradizionali, dal 20 ottobre 2019 non lo è più: per le attività prive di regola tecnica verticale tradizionale il Codice è l'unica strada.
Si applica alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011. Per le attività prive di una regola tecnica verticale tradizionale il Codice è l'unico riferimento dal 20 ottobre 2019, per effetto del D.M. 12 aprile 2019 che ha eliminato il cosiddetto «doppio binario». Dove una regola tecnica tradizionale esiste ancora, il rapporto fra i due testi è definito dalle rispettive disposizioni transitorie: va verificato attività per attività.
Il D.M. 3 agosto 2015 ha segnato il passaggio più importante nella storia recente della prevenzione incendi italiana: il superamento di un sistema fatto di decine di regole tecniche separate, ognuna con il proprio linguaggio, verso un corpo organico e coerente. Non è un semplice riordino formale — cambia il modo stesso in cui si progetta la sicurezza antincendio.
Il modello tradizionale era prescrittivo: la norma imponeva soluzioni precise (distanze, dimensioni, materiali) e il progettista le applicava alla lettera. Il Codice affianca a questo un approccio prestazionale (fire safety engineering): si fissano gli obiettivi di sicurezza e si dimostra, con metodi ingegneristici, che la soluzione adottata li raggiunge. È la stessa logica prestazionale che governa, in ambito strutturale, gli Eurocodici.
Il Codice si articola in una Regola Tecnica Orizzontale (RTO) — la parte generale valida per tutte le attività civili — e in Regole Tecniche Verticali (RTV) che adattano i principi a specifiche tipologie. La sicurezza antincendio viene scomposta in misure, ciascuna graduata su livelli di prestazione crescenti.
| Misura | A cosa serve |
|---|---|
| Reazione al fuoco | Limitare il contributo dei materiali allo sviluppo dell'incendio |
| Resistenza al fuoco | Garantire la capacità portante e di compartimentazione nel tempo |
| Compartimentazione | Confinare l'incendio entro volumi delimitati |
| Esodo | Assicurare l'evacuazione sicura degli occupanti |
| Rivelazione e allarme | Individuare precocemente l'incendio e avvisare |
| Controllo di fumi e calore | Mantenere fruibili le vie d'esodo e agevolare i soccorsi |
Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.
No. Il Codice lascia il progettista libero di scegliere: può adottare le soluzioni conformi (di tipo prescrittivo, predefinite dal Codice) oppure soluzioni alternative dimostrandone l'equivalenza con metodi prestazionali. Il prestazionale è una possibilità, non un obbligo.
La RTO (Regola Tecnica Orizzontale) è la parte generale, valida per tutte le attività civili. Le RTV (Regole Tecniche Verticali) adattano e specificano quei principi per tipologie specifiche (autorimesse, strutture sanitarie, alberghi, scuole, edifici di civile abitazione, ecc.).
Si applica alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, non a tutte le costruzioni. Attenzione però a un punto che molte fonti riportano ancora come nel 2015: per le attività prive di regola tecnica verticale tradizionale il Codice non è più facoltativo. Il D.M. 12 aprile 2019 ha eliminato il «doppio binario» e dal 20 ottobre 2019 quelle attività si progettano soltanto con il Codice. Dove una regola tradizionale esiste ancora, il rapporto fra i due testi lo definiscono le rispettive disposizioni transitorie.
In sezioni: G (generalità: termini, metodologia di progettazione, profili di rischio), S (strategia antincendio: le misure di prevenzione e protezione con i relativi livelli di prestazione) e V (regole tecniche verticali per attività specifiche).