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D.M. 05/07/1975

Altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

VigenteEdilizia & TitoliAcusticaEnergia & ImpiantiLegge/DecretoCogenteVerificato

Abstract

TAV. 00

Fissa i minimi dimensionali e igienici che rendono un locale abitabile: altezza interna utile, superficie delle stanze e degli alloggi, illuminazione e ventilazione naturale, dotazione dei bagni, riscaldamento e protezione acustica. È la norma che, insieme al regolamento edilizio comunale, decide se un ambiente può dirsi abitazione.

Campo di applicazione

TAV. 01

Si applica ai locali destinati ad abitazione, nelle nuove costruzioni e negli interventi che ne modificano l'assetto. È il riferimento tecnico su cui si misura l'agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001. I regolamenti edilizi comunali e le leggi regionali possono imporre requisiti più restrittivi, non meno. Restano ferme le deroghe di legge per gli immobili di interesse culturale e quelle introdotte per il patrimonio esistente.

Approfondimento

TAV. A

È un decreto di mezza pagina del 1975, e resta la norma che più spesso decide se un progetto residenziale sta in piedi. Non parla di struttura né di energia: parla di quanto deve essere alta una stanza, quanto grande, quanta luce e quanta aria deve ricevere. Sono i numeri che un architetto verifica prima di ogni altra cosa, perché sbagliarli significa progettare un ambiente che non potrà essere dichiarato abitabile.

I minimi che il decreto fissa
GrandezzaMinimo prescritto
Altezza interna utile, locali abitabili2,70 m
Altezza interna utile, corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli2,40 m
Altezza nei comuni montani oltre 1000 m s.l.m.2,55 m
Stanza da letto per una persona9 mq
Stanza da letto per due persone14 mq
Stanza di soggiorno14 mq
Alloggio monostanza, una persona (servizi compresi)28 mq
Alloggio monostanza, due persone (servizi compresi)38 mq
Superficie abitabile per abitante, primi quattro14 mq
Superficie finestrata apribile1/8 della superficie di pavimento
Fattore medio di luce diurna2%
Sintesi redazionale dei minimi fissati dal decreto. I regolamenti edilizi comunali possono imporre valori più restrittivi.

Il punto più frainteso è il rapporto aeroilluminante. Il decreto non chiede una cosa sola ma due, e vanno soddisfatte entrambe: la superficie finestrata apribile non deve scendere sotto un ottavo del pavimento, e il fattore medio di luce diurna non deve scendere sotto il due per cento. La prima è una verifica geometrica che si fa in un minuto; la seconda è una verifica illuminotecnica che dipende dall'orientamento, dagli ostacoli esterni, dalla profondità del locale e dal tipo di vetro. Un locale profondo affacciato su un cortile stretto può rispettare l'ottavo e non arrivare al due per cento.

Gli articoli sui servizi sono altrettanto operativi. I bagni possono essere ciechi, ma allora servono l'aspirazione meccanica e il divieto assoluto di apparecchi a fiamma libera: è la ragione per cui la caldaia non può stare nel bagno senza finestra. Il posto di cottura annesso al soggiorno deve comunicare ampiamente con esso ed essere dotato di aspirazione forzata sui fornelli, il che rende legittima la cucina a vista ma non la cucina chiusa in una nicchia senza estrazione. E almeno una stanza da bagno per alloggio deve avere vaso, bidet, vasca o doccia e lavabo.

Il decreto ha subito una sola modifica sostanziale, con il d.m. Sanità 9 giugno 1999, che ha aggiunto una deroga per i locali di edifici in ambito di comunità montane sottoposti a recupero edilizio, quando l'edificio presenta caratteristiche tipologiche meritevoli di conservazione e il progetto garantisce comunque condizioni igienico-sanitarie idonee. Restano inoltre ferme le deroghe per gli immobili di interesse culturale tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali.

Punti chiave

TAV. K
  • Altezza interna utile minima 2,70 m nei locali abitabili, 2,40 m in corridoi, bagni e ripostigli
  • Superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 del pavimento e fattore medio di luce diurna almeno del 2%
  • Stanza da letto singola almeno 9 mq, doppia almeno 14 mq, soggiorno almeno 14 mq
  • Nei bagni senza apertura all'esterno servono aspirazione meccanica e divieto di apparecchi a fiamma libera
  • Alloggio monostanza: almeno 28 mq per una persona e 38 mq per due, servizi compresi

Tracce d'esame che la chiamano in causa

TAV. E

Dove questa norma compare nelle prove d'esame di abilitazione passate — studi la norma, non solo il tema.

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Domande frequenti

TAV. Q
Un locale alto 2,50 m può essere abitabile?

Non in una nuova costruzione in pianura: il minimo è 2,70 m e i 2,40 m valgono solo per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli. Fanno eccezione i comuni montani oltre i mille metri, dove si scende a 2,55 m, e il patrimonio esistente, per il quale il Salva Casa ha aperto una deroga fino a 2,40 m a condizioni precise. Nel dubbio si verifica sempre anche il regolamento edilizio comunale, che può essere più severo.

Basta rispettare il rapporto di 1/8 per essere a norma?

No. Il decreto pone due requisiti contemporanei: la superficie finestrata apribile non inferiore a un ottavo del pavimento e il fattore medio di luce diurna non inferiore al due per cento. Il primo si verifica con un rapporto fra aree, il secondo con un calcolo illuminotecnico che tiene conto di orientamento, ostruzioni esterne, profondità del locale e trasmissione del vetro. Nei cortili stretti e nei locali profondi il secondo requisito è quello che non passa.

Il Salva Casa ha abolito i 2,70 metri?

No, e la distinzione conta. Il decreto del 1975 continua a valere per le nuove costruzioni. Il D.L. 69/2024 ha introdotto nel Testo Unico Edilizia una deroga per il recupero del patrimonio esistente, che consente di dichiarare agibili alloggi con altezza fino a 2,40 m e superfici ridotte, subordinandola a condizioni e a un'asseverazione. È una deroga mirata, non una nuova regola generale.

Un bagno cieco è ammesso?

Sì, purché sia dotato di impianto di aspirazione meccanica in sostituzione dell'apertura all'esterno. Il decreto aggiunge però un divieto che in progetto si dimentica spesso: nelle stanze da bagno prive di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. È la ragione tecnica per cui una caldaia a camera aperta non può essere collocata in un bagno cieco.

Glossario

TAV. G
Altezza interna utile
Distanza fra il pavimento finito e il soffitto finito del locale, misurata al netto di controsoffitti e pavimentazioni.
Superficie finestrata apribile
Parte della superficie della finestra che si può effettivamente aprire per il ricambio d'aria: non coincide con la superficie vetrata né con il foro architettonico.
Fattore medio di luce diurna
Rapporto fra l'illuminamento medio interno di un locale e quello esterno in condizioni di cielo coperto, espresso in percentuale.
Alloggio monostanza
Unità abitativa in cui soggiorno, cottura e zona notte non sono separati da pareti: il decreto ne fissa la superficie minima comprensiva dei servizi.
Posto di cottura
Zona di preparazione dei pasti annessa al soggiorno: deve comunicare ampiamente con esso ed essere dotata di aspirazione forzata sui fornelli.